Ritenuta la fondatezza delle censure addotte in relazione al provvedimento di esclusione, in quanto:
– il disciplinare di gara prevede che la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica siano contenute in tre buste distinte, raccolte in un unico plico, mentre nel caso di specie la ricorrente ha presentato un unico plico, nel quale però ha inserito una busta autonoma solo per l’offerta economica, omettendo di collocare l’offerta tecnica e la documentazione amministrativa in altrettante buste separate;
– nondimeno, il disciplinare correla espressamente l’esclusione alla mancanza, all’irregolarità o all’incompletezza della documentazione, ovvero all’omesso inserimento dell’offerta economica in una autonoma busta debitamente sigillata e controfirmata, senza prevedere esplicitamente analoga sanzione per il caso di mancata utilizzazione di buste separate per la presentazione dell’offerta tecnica e della documentazione di gara;
– del resto, dalla motivazione del provvedimento di esclusione non risulta che le concrete modalità di presentazione dell’offerta tecnica consentissero l’immediata conoscenza dei contenuti dell’offerta medesima, anche considerando che sul punto la ricorrente riferisce, senza essere smentita dalla controparte, che la documentazione amministrativa era ordinata in un “porta listino” e l’offerta tecnica era adeguatamente rilegata;
di Sonia Lazzini
passaggio tratto dalla sentenza numero 1093 del 28 aprile 2014 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano
Sentenza integrale
N. 01093/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00956/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 956 del 2014, proposto da:
Ricorrente cooperativa sociale onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Papi Rossi e Nicola Ferrante, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio in Milano via Visconti di Modrone n. 12;
contro
Comune di Boffalora Sopra Ticino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ileana Alesso, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Milano Piazza Grandi n. 3;
Comune di Ossona, non costituito;
Comune di Marcallo con Casone, non costituito;
Centrale Unica di committenza- Comuni di Boffalora Sopra Ticino e Ossona;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento datato 12.02.2014 con il quale la stazione appaltante ha disposto l’esclusione di Ricorrente cooperativa sociale onlus dalla gara per la gestione dei servizi di assistenza scolastica per il periodo 1° settembre 2014 – 30 giugno 2017;
– del disciplinare di gara;
nonché per la condanna al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Boffalora Sopra Ticino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché la mancanza di opposizioni delle parti avvisate dal Presidente del collegio in ordine alla possibile definizione con sentenza semplificata;
Ritenuta la fondatezza delle censure addotte in relazione al provvedimento di esclusione, in quanto:
– il disciplinare di gara prevede che la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica siano contenute in tre buste distinte, raccolte in un unico plico, mentre nel caso di specie la ricorrente ha presentato un unico plico, nel quale però ha inserito una busta autonoma solo per l’offerta economica, omettendo di collocare l’offerta tecnica e la documentazione amministrativa in altrettante buste separate;
– nondimeno, il disciplinare correla espressamente l’esclusione alla mancanza, all’irregolarità o all’incompletezza della documentazione, ovvero all’omesso inserimento dell’offerta economica in una autonoma busta debitamente sigillata e controfirmata, senza prevedere esplicitamente analoga sanzione per il caso di mancata utilizzazione di buste separate per la presentazione dell’offerta tecnica e della documentazione di gara;
– del resto, dalla motivazione del provvedimento di esclusione non risulta che le concrete modalità di presentazione dell’offerta tecnica consentissero l’immediata conoscenza dei contenuti dell’offerta medesima, anche considerando che sul punto la ricorrente riferisce, senza essere smentita dalla controparte, che la documentazione amministrativa era ordinata in un “porta listino” e l’offerta tecnica era adeguatamente rilegata;
– ne consegue che le concrete modalità di presentazione dell’offerta non consentono di evidenziare la violazione del principio di segretezza e, del resto, la lex specialis di gara, pur richiedendo di collocare l’offerta tecnica e la documentazione amministrativa in buste distinte, non correlava, in modo espresso e univoco, alla violazione di tale previsione la sanzione dell’esclusione dalla procedura, sicché il provvedimento impugnato non trova corrispondenza in specifiche previsioni di esclusione, né risulta coerente con il canone della tassatività delle cause di esclusione previsto dall’art. 46, comma 1 bis, del d.l.vo 2006, n. 163;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso è fondato limitatamente alla domanda di annullamento del provvedimento di esclusione, mentre deve essere respinta la domanda risarcitoria, sia perché del tutto generica, quanto agli elementi costitutivi della relativa responsabilità, sia perché l’annullamento della domanda di esclusione, comporta la riammissione della ricorrente alla gara, con conseguente non configurabilità di pregiudizi residui, fermo restando che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie in parte il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento di esclusione indicato in epigrafe;
2) respinge la domanda risarcitoria contenuta nel ricorso;
3) condanna i Comuni resistenti al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
I risvolti operativi della sentenza
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