passaggio tratto dalla sentenza numero 38 dell’ 8 febbraio 2013 pronunciata dal Tar Provincia Autonoma di Trento
Sentenza integrale
N. 00038/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00134/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 134 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
– Ricorrente S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria di costituendo R.T.I. con Ricorrente 2 Informatica S.p.a. (già Ricorrente 2 Servizi S.r.l.), Ricorrente 3 S.p.a. e Ricorrente 4 S.r.l.,
– Ricorrente 2 Informatica S.p.a. (già Ricorrente 2 Servizi S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandante di costituendo RTI con Ricorrente S.p.a., Ricorrente 3 S.p.a. e Ricorrente 4 S.r.l.,
– Ricorrente 3 S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandante di costituendo RTI con Ricorrente S.p.a., Ricorrente 2 Informatica S.p.a. e Ricorrente 4 S.r.l.,
– Ricorrente 4 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandante di costituendo RTI con Ricorrente S.p.a., Ricorrente 2 Informatica S.p.a. e Ricorrente 3 S.p.a.,
rappresentate e difese dall’avv. Maria Cristina Osele e con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Calepina, n. 65
contro
Informatica Trentina S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Damiano Florenzano e Cristina Tosolini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Florenzano in Trento, Piazza Mostra, n. 15
nei confronti di
– Controinteressata Nordest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria di costituendo R.T.I. con Controinteressata 2 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Merani, Antonella Borsero e Antonio Tita e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Trento, via Lunelli, n. 48;
– Controinteressata 2 S.r.l., non costituita in giudizio
per l’annullamento
quanto al ricorso principale:
1. – della comunicazione di aggiudicazione di data 12 aprile 2012, prot. n. 95-n.4898/IT/pr, avente ad oggetto il “confronto concorrenziale nell’ambito della trattativa privata per la fornitura di servizi professionali di collaborazione tecnica in attività di progettazione sviluppo e manutenzioni di architettura qlikview. CIG 3698435D19 – CUP F69C11000700005”;
2. – di tutti gli atti e provvedimenti anche endoprocedimentali presupposti, quali:
— la richiesta di offerta datata 21.12.2011 con i relativi allegati;
— il provvedimento di data 31.1.2012 di “nomina Commissioni di gara”;
— i verbali della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute;
— la nota di data 10.5.2012, prot. 95-n.6022/GA/mm inviata da Informatica Trentina in risposta alla comunicazione resa ai sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs. n. 163 del 2006;
— i verbali della commissione amministrativa;
— gli atti e i documenti inerenti la verifica di anomalia e le verificazioni delle dichiarazioni rese dalle aggiudicatarie ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto medio tempore stipulato;
e per la reintegrazione in forma specifica o, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente;
con istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 116 c.p.a;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
3. – dei verbali della commissione amministrativa di data 31.1.2012 e 23.2.2012;
4. del contratto di appalto stipulato in data 2.7.2012.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Informatica Trentina S.p.a.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Controinteressata Nordest S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con richiesta di offerta datata 21.12.2011 Informatica Trentina ha indetto un confronto concorrenziale al fine di acquisire, a trattativa privata, una fornitura di servizi professionali di collaborazione tecnica per attività di progettazione, sviluppo e manutenzione in architettura qlikview.
L’importo a base d’asta era pari a 191.950,00 € e per l’aggiudicazione era stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base ai seguenti parametri: offerta tecnica punti 60; prezzo punti 40.
2. Al termine della procedura comparativa l’offerta del costituendo raggruppamento fra le imprese Ricorrente S.p.a., Ricorrente 2 Informatica S.p.a. (già Ricorrente 2 Servizi S.r.l.), Ricorrente 3 S.p.a. e Ricorrente 4 S.r.l. [di seguito Ricorrente], si è collocata al secondo posto della graduatoria, ottenendo 81,68 punti (49,45 per la parte tecnica e 32,23 per quella economica), a fronte degli 87,11 punti (57,47 per la parte tecnica e 29,64 per quella economica) ottenuti dal costituendo raggruppamento fra le imprese Controinteressata Nordest S.r.l. e Controinteressata 2 S.r.l. [di seguito Controinteressata Nordest], che ha pertanto conseguito l’aggiudicazione, comunicata ai concorrenti dal responsabile del procedimento con nota del 12 aprile 2012.
3. Il raggruppamento Ricorrente, previo accesso agli atti di gara, con nota del 3 maggio 2012 ha inoltrato alla Stazione appaltante l’informativa prevista dall’art. 243 bis del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. Tuttavia, il Responsabile del procedimento con nota datata 10 maggio 2012 ha risposto che non intendeva avvalersi della facoltà di esercitare l’autotutela.
4. Con il presente ricorso Ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta a favore del raggruppamento Controinteressata Nordest, denunciando che l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per:
I – violazione della disciplina di gara in tema di sottoscrizione delle offerte di cui al paragrafo 4 della richiesta di offerta; violazione del principio di sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte di tutte le imprese del raggruppamento per mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte della mandante Controinteressata 2 S.r.l.;
II – inadeguatezza ed assenza di requisiti dell’aggiudicataria Controinteressata Nordest a causa della sua esclusione da altra gara indetta da Informatica Trentina e con pendente segnalazione all’AVCP;
III – violazione dell’art. 83 del Codice dei contratti pubblici; errata valutazione della soluzione tecnica proposta e conseguente errata attribuzione dei punteggi tecnici, anche a fronte di un dichiarato utilizzo da parte di Controinteressata Nordest di requisiti facenti capo ad un soggetto distinto, cioè Controinteressata Holding S.p.a.; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dei punteggi per le singole voci della figura di esperto; violazione del principio di proporzionalità;
IV – errata valutazione della soluzione tecnica proposta e conseguente errata attribuzione dei punteggi tecnici relativi agli elementi di valutazione per la figura di esperto con riferimento alle competenze ed esperienze professionali; discrasia fra quanto dichiarato da Controinteressata Nordest in sede di offerta e quanto affermato dalla Stazione appaltante; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dei punteggi per le singole voci della figura di esperto; violazione del principio di proporzionalità.
Le ricorrenti hanno altresì chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati anche con misura monocratica ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
5. Con decreto n. 75, pubblicato il 28 maggio 2012, l’istanza di misura cautelare provvisoria è stata accolta e contestualmente fissata, per la trattazione in sede collegiale, la camera di consiglio del 7 giugno 2012.
6. La Società intimata si è costituita in giudizio eccependo la tardività dell’impugnativa e, comunque, chiedendone argomentatamente la reiezione nel merito.
7. Si è costituita in giudizio anche l’impresa capogruppo del r.t.i. controinteressato per chiedere che il ricorso sia rigettato.
8. Con ordinanza n. 76, adottata nella camera di consiglio del 7 giugno 2012, la domanda cautelare è stata respinta.
9. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 3 luglio 2012, le imprese ricorrenti hanno censurato anche i verbali della commissione amministrativa di data 31.1.2012 e 23.2.2012, deducendo:
V – violazione dell’art. 46, comma 1, del Codice dei contratti pubblici per difformità delle indicazioni nominali apposte sull’offerta di Controinteressata Nordest e di Controinteressata 2 rispetto ai contenuti della busta e all’incertezza derivante dall’omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica; carenza di istruttoria, motivazione carente, perplessa e contraddittoria ed eccesso di potere;
VI – violazione dei principi di immodificabilità dell’offerta e di par condicio, con conseguente illegittima verificazione della partnership con QlikView Italy, comprovata solo a seguito della verifica e con produzione postuma di documenti; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dei punteggi per le singole voci della figura di esperto; per manifesta ingiustizia, travisamento, contraddittorietà e disparità di trattamento; carenza di motivazione e carenza istruttoria anche in sede di chiarimento postumo.
Con il ricorso per motivi aggiunti è stata riformulata la richiesta di sospensione, in via cautelare, dei provvedimenti impugnati.
10. Con ordinanza n. 106, adottata nella camera di consiglio del 26 luglio 2012, anche la nuova domanda cautelare è stata respinta.
11. In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato ulteriore documentazione e presentato memorie conclusionali e di replica.
12. Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2013 il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1a. Preliminarmente, il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni in rito sollevate da Informatica Trentina atteso che il ricorso è infondato nel merito.
1b. Ancora in sede preliminare, il Collegio non accoglie la richiesta presentata dal difensore di Informatica Trentina con la memoria depositata in data 12.1.2013 affinché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 89 c.p.c. e 39 c.p.a., siano espunte dal ricorso per motivi aggiunti alcune indicate espressioni ritenute “sconvenienti e offensive”.
Si tratta, infatti, di locuzioni che riguardano la materia del contendere e che sono state complessivamente utilizzate come uno, seppur di tono acuto, strumento dialettico teso non a offendere gli organi della Stazione appaltante, ma, piuttosto, a indirizzare la decisione del giudice in senso favorevole alla parte.
2a. Con il primo motivo le ricorrenti asseriscono che l’offerta del raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere esclusa per mancanza della sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte della mandante Controinteressata 2.
Con il quinto motivo (primo del ricorso per motivi aggiunti), le ricorrenti hanno constatato che la busta contenente l’offerta del raggruppamento aggiudicatario riportava nell’intestazione, oltre al nome della società Controinteressata Nordest, anche quello di una società estranea alla gara (Chorus Consulting). Hanno pertanto dedotto che la commissione di gara, rilevato il fatto, non poteva qualificarlo un “errore materiale”.
A detta delle ricorrenti, in definitiva, dalla combinazione delle due difformità conseguirebbe incertezza sull’effettiva provenienza dell’offerta.
2b. I motivi non presentano alcun pregio.
In punto di fatto, il Collegio rileva, innanzitutto, che nella normativa speciale di gara il termine “offerta” è stato utilizzato con un significato non univoco, talvolta per indicare l’offerta tecnica oppure quella economica, ma anche per rappresentare l’intero plico contenente sia le offerte che i documenti amministrativi. Esemplificativamente, a pag. 1 era stabilito il termine entro il quale “l’offerta” avrebbe dovuto essere consegnata alla stazione appaltante; a pag. 3 era richiesta la sottoscrizione “dell’offerta tecnica e quella economica”; a pag. 5, sulla disciplina valevole per le ditte che intendevano partecipare in r.t.i., era chiesta la sottoscrizione di tutte le imprese raggruppande (ovvero dell’impresa mandataria in caso di r.t.i formalmente costituito) per la sola “offerta”.
Inoltre, si deve osservare che né nel Codice dei contratti pubblici, né nel suo regolamento, né in altre disposizioni di legge vigenti e nemmeno nella specifica normativa di gara è prevista una clausola che sanziona con l’esclusione dalla procedura il concorrente che non presenta la sola parte tecnica dell’offerta sottoscritta anche dalla società mandante di un costituendo raggruppamento.
2c. Soccorre a questo punto il disposto del comma 1 bis dell’art. 46 del Codice dei contratti pubblici, la cui introduzione ha comportato, significativamente, anche la modifica della rubrica dell’articolo con l’aggiunta della dizione “Tassatività delle cause di esclusione”.
Peraltro, nella vicenda in esame che ha visto:
– un unico plico contenente l’offerta e la documentazione del r.t.i. aggiudicatario giunto alla Stazione appaltante “integro e adeguatamente chiuso”, come attestato nel verbale del 31.1.2012;
– le due lettere d’intenti per la costituzione del raggruppamento temporaneo tra le imprese sottoscritte dai rispettivi legali rappresentanti;
– le due “attestazione dei requisiti” ove si consentiva l’accesso agli atti anche per la parte concernente l’offerta tecnica;
– l’offerta economica sottoscritta da entrambi i legali rappresentanti di Controinteressata Nordest e di Controinteressata 2;
– l’offerta tecnica redatta, per ogni pagina, su carta intestata congiunta;
non sussisteva alcun dubbio o perplessità circa la provenienza dell’offerta tecnica e, quindi, alcuna “incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta”, come prescrive il citato art. 46 del Codice per poter disporre legittimamente l’esclusione del raggruppamento capeggiato da Controinteressata Nordest.
2d. Non infirma detta conclusione il fatto che l’etichetta posta sul plico del predetto r.t.i. riportasse l’indicazione di una ditta estranea alla procedura (Chorus Consulting): l’utilizzo di una busta con un’intestazione errata è stato, all’evidenza, un mero e banale errore materiale che, in quanto tale, è stato immediatamente percepito dalla Stazione appaltante (cfr., verbale del 31.1.2012).
Errore, peraltro, giuridicamente irrilevante a fronte del disposto della lex specialis di gara che per i r.t.i. costituendi aveva prescritto che “l’offerta dovrà essere presentata dalla ditta individuata come capogruppo dalle imprese raggruppande”, ovverosia dalla sola Opera 21 Nordest.
2e. In pari termini si è recentemente espresso il Consiglio di Stato decidendo una vicenda nella quale si asseriva che un’offerta dovesse essere esclusa dalla gara perché parte della documentazione tecnica non era stata firmata anche dall’impresa mandataria. In presenza di un disciplinare di gara che per i raggruppamenti temporanei stabiliva che fosse sufficiente la sottoscrizione dell’operatore economico mandatario o capogruppo, si è, condivisibilmente, ritenuto che la rilevata “incompletezza non poteva comportare tout court l’esclusione dalla gara (anche per la mancanza di una specifica clausola in tal senso), tanto più che l’imputabilità dell’offerta all’a.t.i. in questione era comunque assicurata, atteso che … era riportato anche il timbro della mandataria: si era pertanto in presenza di una irregolarità” legittimante il c.d. soccorso istruttorio (cfr., sez. V, 27.11.2012, n. 5971).
3a. Con il secondo motivo si invoca una precedente e recente vicenda, nella quale Controinteressata Nordest era stata esclusa da una gara indetta da Informatica Trentina perché non era stata in grado di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione all’A.V.C.P. Nonostante questo episodio negativo, che ha interessato anche questo Tribunale (cfr., sentenza 8.6.2012, n. 193) e che, a detta delle ricorrenti, avrebbe minato “il rapporto fiduciario e la buona fede e la correttezza nelle trattative”, nella gara di causa la Stazione appaltante si sarebbe comportata “come se nulla fosse accaduto”.
3b. Queste argomentazioni sono inconferenti.
Il confronto concorrenziale qui di interesse si è svolto tra il dicembre 2011 e l’aprile 2012, mentre la revoca dell’aggiudicazione della gara svoltasi antecedentemente è stata disposta con provvedimento del 3 maggio 2012, comunicato all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici in data 30.5.2012 (cfr., documentazione allegata alla memoria di Informatica Trentina depositata il 12.1.2013).
Chiarito dunque, in punto di fatto, che sia il provvedimento di revoca sia la segnalazione all’Autorità della pregressa vicenda sono successivi all’aggiudicazione all’esame, si ricorda che, ai sensi del combinato disposto del comma 1 ter e del comma 1, lett. h), dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, alla Stazione appaltante competeva inviare la segnalazione alla nominata Autorità ma non apprezzare quei fatti, estranei alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, con effetti preclusivi alla partecipazione ad una distinta gara.
Infatti, solo l’iscrizione nel casellario informatico – consequenziale alla definizione del procedimento avviato su segnalazione delle stazioni appaltanti – comporta la perdita della legittimazione a partecipare ad altre gare (cfr., C.d.S., sez. V, 25.1.2011, n. 517; T.R.G.A. Trento 13.5.2010, n. 135 e 14.1.2010, n. 15).
In definitiva, in assenza dell’iscrizione nel casellario informatico né la revoca della precedente aggiudicazione né la successiva segnalazione all’Autorità potevano essere valorizzate dalla Stazione appaltante per giudicare “inadeguato” il concorrente.
4a. Con parte del terzo, con il quarto e con il sesto motivo le ricorrenti denunciano l’inadeguatezza del punteggio assegnato alla loro offerta tecnica, lamentando il “macroscopico errore valutativo” rispetto alle referenze presentate in gara, atteso che per dimostrare l’esperienza degli esperti “nell’analisi, nella progettazione e nella realizzazione di DW dimensionali” il raggruppamento aveva utilizzato un formale avvalimento infragruppo con Ecos S.r.l., quest’ultima operante con amministrazioni e società in tutta Europa “con expertise di indubbia prevalenza”.
Le deducenti contestano poi i 3 punti attribuiti all’aggiudicatario per l’elemento “tipologia di rapporto di lavoro intercorrente tra le risorse professionali”. In particolare, riferendosi ai curricula degli esperti allegati alla documentazione di gara, affermano che al momento della presentazione dell’offerta il raggruppamento aggiudicatario non avrebbe avuto fra i propri dipendenti quegli esperti, dei quali ha presentato le referenze solo in forma anonima. All’opposto, Ricorrente aveva documentato di poter contare su 11 esperti, 9 dipendenti dalle società in r.t.i. e 2 appartenenti ad una società ausiliaria.
4b. Dopo aver ribadito che oggetto della fornitura di causa era lo sviluppo e la manutenzione di prodotti informatici “in architettura qlikview”, per cui la richiesta di offerta aveva stabilito che sarebbero stati attribuiti 5 punti al concorrente che si dichiarava partner dell’azienda QlikView, con il terzo motivo le ricorrenti affermano che in sede di gara Controinteressata Nordest avrebbe utilizzato un contratto di partnership con QlikView Italy che sarebbe stato invece concesso alla sola Holding Opera 21 S.p.a. Infine, con il ricorso per motivi aggiunti le deducenti hanno lamentato che la Stazione appaltante avrebbe acconsentito ad una “regolarizzazione postuma”, ad un “rimpasto” dell’offerta.
5a. Le esposte censure non sono meritevoli di apprezzamento.
Innanzitutto, le deduzioni sul minor punteggio asseritamente ottenuto dalle ricorrenti per l’esperienza nella progettazione e nella realizzazione “di DW Dimensionali” sono inammissibili perché non circostanziate: a detta delle ricorrenti, infatti, si sarebbe dovuto riconoscere loro un punteggio maggiore solo sulla scorta delle “autorevoli committenze nazionali e internazionali” conseguite da una società terza, della quale si sono avvalse (cfr., pag. 15 e 16 del ricorso introduttivo). Né il punteggio relativo all’esperienza e alla competenza professionali del personale che sarebbe stato impiegato per l’esecuzione della commessa poteva essere attribuito sulla scorta del fatto che gli esperti proposti dalle ricorrenti erano al momento dell’offerta già dipendenti delle aziende concorrenti in r.t.i., mentre gli esperti proposti dall’aggiudicatario non erano ancora strutturati nel suo organico (cfr., pag. 15 del ricorso per motivi aggiunti): per suffragare la tesi da ultimo esposta, infatti, Ricorrente opera un’errata commistione degli elementi di valutazione, sovrapponendo quelli della lett. A), relativi per l’appunto solo alle esperienze e alle competenza professionali, con quelli della lett. C), riguardanti le caratteristiche dell’azienda, ove si premiava l’impegno della stessa ad utilizzare, ma solo “in caso di aggiudicazione”, personale strutturato in organico.
In secondo luogo, si osserva che la commissione giudicatrice ha rilevato esattamente l’effettivo numero di risorse umane messe a disposizione dalle deducenti. Segnatamente: 8 su 11 con laurea; 7 certificazioni professionali per 3 risorse; 6 risorse con il ruolo di sviluppatore, conseguendo per queste 4 punti atteso che la disciplina di gara prevedeva, in ogni modo, “1 punto per ogni risorsa proposta fino a un massimo di 4”.
Infine, l’esistenza di rapporti di lavoro “strutturati nell’organico” non era un requisito di partecipazione ma un elemento di valutazione dell’offerta. Precisamente, la disciplina di gara aveva prestabilito l’assegnazione di 3 punti per la “tipologia di rapporto di lavoro” intercorrente tra le risorse professionali che il concorrente si impegnava ad utilizzare per l’erogazione dei servizi oggetto dell’appalto soltanto “in caso di aggiudicazione” dello stesso, specificando altresì che “il punteggio sarà attribuito in considerazione del rapporto tra la forza lavoro strutturalmente presente negli organici del concorrente (considerando premiante tale aspetto) e quella acquisita dall’esterno”.
Ciò significa che l’elemento da valutare non era riferito alle risorse professionali disponibili presso il concorrente al momento della presentazione dell’offerta ma, all’opposto, che occorreva apprezzare la mera dichiarazione d’obbligo di utilizzare personale “strutturalmente presente nell’organico”.
Ebbene, tutti i curricula presentati dal r.t.i. aggiudicatario (con riferimenti ai quali si precisa che è stata la disciplina di gara a prescrivere di non indicare nome e cognome del soggetto proposto ma solo un identificativo numerico), contenevano l’indicazione “persona dipendente” e pure l’offerta tecnica aveva precisato che tutte quelle figure professionali sarebbero state “dipendenti” del raggruppamento (cfr. pag. 7).
Invero, che nei confronti di tali “esperti” sussistesse “solo l’impegno all’assunzione in caso di aggiudicazione” è riconosciuto anche dalle ricorrenti (cfr., pag. 10 del ricorso per motivi aggiunti), anche se, più oltre, esse persistono nell’errata lettura della disciplina di gara.
Di conseguenza, il minor punteggio conseguito dalle ricorrenti per l’elemento in questione ( – 0,25 punti) è stato determinato dal fatto che esse non si sono impegnate ad assumere tutte le risorse umane proposte, atteso che 2 delle stesse figuravano come “consulenti a partita IVA”, restando del tutto indifferente, per questo elemento di valutazione, il numero delle risorse messe a disposizione.
5b. Quanto alla partnership con QlikView, le deduzioni sollevate dal raggruppamento Ricorrente sono errate in punto di fatto.
Primariamente, occorre puntualizzare che in sede di gara era sufficiente “dichiarare” l’esistenza della richiesta partnership, ed è quanto è stato fatto dal raggruppamento Controinteressata Nordest, così come dagli altri due concorrenti (difatti, all’offerta tecnica era obbligatorio allegare solo le schede “curriculum vitae”).
Controinteressata Nordest, invero, ha aggiuntivamente allegato anche copia del contrato di partnership con QlikView Italy intestato a Opera 21, circa il quale ha poi documentato alla Stazione appaltante di essere diretta titolare della relazione di partnership in quanto “estesa a tutte le società controllate, incluso Controinteressata Nordest” (cfr., doc. n. 10 in atti di Informatica Trentina). Al contempo, la stessa QlikView Italy, con una nota del 24.1.2012 (quindi con una data anteriore alla procedura di gara in esame), ha attestato di aver sottoscritto, in data 14.2.2011, un contratto che instaura una “relazione di partnership estesa alle società controllate direttamente ed indirettamente da Controinteressata Group, di seguito elencate”, fra cui risulta anche Controinteressata Nordest S.r.l. (cfr., doc. n. 8 in atti della controinteressata).
Non vi è stata, pertanto, nella specie, alcuna integrazione di un contenuto negoziale assertivamente carente, né una “rimessione in termini” dell’offerente. La Stazione appaltante, su sollecitazione delle attuali ricorrenti, si è infatti limitata a chiedere ad Controinteressata Nordest di chiarire la portata del contratto di partnership già dichiarato ed esistente al momento dell’offerta, ottenendo la conferma documentale dell’esistenza di detta partnership (estesa dalla società holding alle società da essa controllate) da circa un anno.
Per questo profilo, da ultimo, non si può non osservare che, comunque, la censura non supera la prova di resistenza in quanto, ove pur accolta, non determinerebbe alcuna modifica a favore delle ricorrenti nel punteggio complessivo di gara.
6a. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, congiuntamente all’avanzata domanda risarcitoria.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono trovare integrale compensazione tra le parti in ragione del non puntuale uso della terminologia (vedasi l’utilizzo del termine “offerta” e la formulazione della voce dell’offerta tecnica relativa alla “tipologia del rapporto di lavoro”) nella disciplina speciale di gara.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 134 del 2012
lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)