Nel caso di specie, inoltre, la violazione non può considerarsi lieve nemmeno sul piano soggettivo in quanto – ferma restano l’imputabilità dell’omesso invio della documentazione richiesta, non più oggetto di contestazione – il comportamento della ricorrente, come già evidenziato in sede cautelare, si pone in violazione di elementari regole di diligenza e prudenza, sicuramente esigibili da parte di un operatore professionale, aduso a svolgere la propria attività anche nel campo delle commesse pubbliche.
passaggio tratto dalla sentenza numero 9175 dell’ 8 luglio 2015 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
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