lunedì , 2 Ottobre 2023

Home » 1. Appalti » Non manifestamente irragionevole non esercitare la facoltà di cui all’art. 86 comma 3

Non manifestamente irragionevole non esercitare la facoltà di cui all’art. 86 comma 3

In una gara per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici, la facoltà, ex art. 86, comma 3, del d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 (ancorata al presupposto della presenza, in concreto, di un sospetto di anomalia dell’offerta medesima), di procedere comunque alla valutazione della congruità del ribasso, costituisce espressione di discrezionalità tecnica riconosciuta dalla legge alle Amministrazioni aggiudicatrici, sindacabile esclusivamente in presenza di macroscopica irragionevolezza o erroneità fattuale (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 giugno 2012, n. 3589), esercitabile solo qualora la stazione appaltante ritenga, in base ad elementi oggettivi, che vi siano degli indici di anomalia dell’offerta che necessitino di chiarimenti da parte dell’impresa.
La determinazione di non esercitare la facoltà di cui all’art. 86 comma 3, del d. lg. 12 aprile 2006 n. 163, proprio per la natura discrezionale e residuale del potere ivi descritto, non necessita nemmeno di essere motivata dalla stazione appaltante (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 luglio 2011, n. 4489).
Detta decisione di procedere a verifica di anomalia – che non può essere quindi apprezzata direttamente in sede giurisdizionale – deve essere comunque frutto di un giudizio sull’offerta di carattere globale e sintetico, al fine di valutare se la singola inesattezza di una voce del prezzo offerto incida in modo significativo sulla serietà e attendibilità dell’offerta complessiva, tenuto anche conto dell’entità della voce stessa nell’economia dell’offerta, e se trovi rispondenza nella realtà di mercato e aziendale.
Nella fattispecie in esame detta irragionevolezza non è riscontrabile, essendo al contrario immune da vizi di logicità estrinseca la determinazione della stazione appaltante di non procedere alla valutazione di anomalia della offerta ai sensi di detto art. 86, comma 3, del d. lgs. n. 163/2006, nonché condivisibile la decisione del primo Giudice di respingere i motivi aggiunti con i quali la censura è stata formulata.
Ciò in quanto le valutazioni delle appellanti riguardano una parte del servizio e non tutta la attività in cui si sostanzia, è incontestato il possesso di un impianto di compostaggio da parte della Controinteressata 2. s.r.l. e sussiste comunque la possibilità di smaltire in agricoltura la quantità di fanghi prevista senza insostenibili aggravi di spese.
Non è stato infatti adeguatamente dimostrato dalla parte appellante che i costi per lo svolgimento della ulteriore attività di stabilizzazione per i soli fanghi destinati alla Regione Veneto assumano una incidenza quasi totalitaria rispetto all’importo complessivo del contratto, anche perché i calcoli da essa parte effettuati circa un costo di smaltimento fanghi doppio rispetto a quello indicato riguardano operazioni di compostaggio, e non di stabilizzazione, e sono stati effettuati a prezzi di mercato, mentre la Controinteressata 2. s.r.l. è titolare diretta dell’impianto in cui effettuare le operazioni e gestisce direttamente l’impianto necessario a stabilizzare i rifiuti da versare in agricoltura nella Regione Veneto, con, per comune conoscenza, costi inferiori a quelli da affrontare in caso di ricorso alla attività di terzi.
Inoltre l’attività di stabilizzazione prevista dalla normativa di detta Regione è meno complessa, come convincentemente evidenziato in sentenza, di quella prevista per il compostaggio, alla quale fa riferimento la parte appellante (che ammette comunque che detta differenza, anche se attinente esclusivamente alla qualità del rifiuto in uscita, sussiste).
Non può essere quindi considerata, secondo il collegio, manifestamente irragionevole la determinazione della stazione appaltante di non esercitare la facoltà di cui all’art. 86 comma 3, d. lg. 12 aprile 2006 n. 163.
a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla  decisione numero 3398 del 21 giugno 2013  pronunciata dal Consiglio di Stato

Non manifestamente irragionevole non esercitare la facoltà di cui all’art. 86 comma 3 Reviewed by on . In una gara per l'affidamento di un appalto di lavori pubblici, la facoltà, ex art. 86, comma 3, del d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 (ancorata al presupposto della In una gara per l'affidamento di un appalto di lavori pubblici, la facoltà, ex art. 86, comma 3, del d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 (ancorata al presupposto della Rating: 0
UA-24519183-2