non incidenza delle modalità di calcolo del premio sulla durata della polizza provvisoria
Nella specie la questione di fatto della durata della polizza ha costituito un punto controverso nel precedente giudizio, sia in primo che in secondo grado, sicché la domanda di revocazione appare inammissibile perché relativa a questione controversa, ed inoltre in considerazione del fatto che, come si vedrà di seguito non v’è alcun errore di fatto ma il ricorso pone, sulla base di documenti versati in atti, non espressamente fatti oggetto di valutazione in sentenza, al più problemi interpretativi del bando e dell’offerta risolti dalla sentenza e coperti dal giudicato.
Quanto poi al secondo presunto errore revocatorio, attinente l’omessa considerazione delle modalità di calcolo del premio, esso è del pari inammissibile vertendo su punto controverso della lite ( la questione della durata della polizza ), fatto oggetto di approfondita disamina in sentenza, pur senza espressamente menzionare il particolare della modalità di calcolo del premio ( discusso tuttavia dalle parti nei loro scritti difensivi )
decisione numero 1130 del 26 febbraio 2010 emessa dal Consiglio di Stato
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