Non è causa di esclusione (ma errore sanabile) la mancata indicazione nell’atto di malleveria bancaria dell’Agenzia bancaria presso quale adempiere il versamento della cauzione, in caso di operatività della garanzia.
Sono sufficienti l’espressa rinuncia al beneficio di escussione del debitore principale, nonché l’impegno a versare a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante beneficiaria della garanzia
Sintesi di Tar Marche, Ancona, sentenza n. 206 del 31 marzo 2003
Parole chiave:
Apalti di lavori – cauzione provvisoria – corretto adempimento del fideiussiore – espressa rinuncia al beneficio di escussione del debitore principale – impegno a versare a semplice richiesta scritta del-l’Amministrazione appaltante beneficiaria della garanzia –
Obbligo dell’amministrazione di richiedere l’escussione con una lettera scritta – l’indicazione del nominativo della Banca presso la quale versare la cauzione non si rivela esauriente per l’adempimento dell’obbligazione di garanzia – va considerato solo un errore sanabile – ammessa la presentazione di una dichiarazione integrativa su richiesta dell’Amministrazione appaltante
Tar Marche, Ancona, sentenza n. 206 del 31 marzo 2003
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