sabato , 25 Marzo 2023

Home » 3. Responsabilità » No responsabilità precontrattuale_l’amministrazione ha riavviato procedura per stipula contratto

No responsabilità precontrattuale_l’amministrazione ha riavviato procedura per stipula contratto

Gennaio 31, 2013 9:52 am by: Category: 3. Responsabilità Leave a comment A+ / A-
Emerge altresì un atteggiamento di disponibilità, improntato al rispetto dell’obbligo di buona fede e correttezza da parte dell’ammi-nistrazione comunale può certamente essere esclusa la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede sancito dall’articolo 1337 codice civile non potendo, di certo, farsi scaturire tale violazione dall’illegittimo (così come dichiarato dal TAR) annullamento in autotutela disposto con la delibera 1 luglio 2004 n. 120, laddove il comune, preso atto di quanto deciso dal giudice di primo grado, ha proceduto a riavviare l’iter finalizzato alla stipulazione del contratto mostrando anzi disponibilità così come emerge dalla nota 4 gennaio 2007 n. 197.

 

La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la possibilità che l’amministrazione incorra in responsabilità precontrattuale per violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase delle trattative ex articolo 1337 c.c.; infatti, sulla scia dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria (sentenza 5 settembre 2005, n. 6), il Consiglio di Stato ha affermato: «Nel caso di revoca legittima degli atti della procedura di gara, può sussistere una responsabilità precontrattuale della p.a. nel caso di affidamenti suscitati nella impresa dagli atti della procedura ad evidenza pubblica poi rimossi, potendo aver confidato l’impresa sulla possibilità di diventare affidataria e, ancor più, in caso di aggiudicazione intervenuta e revocata, sulla disponibilità di un titolo che l’abilitava ad accedere alla stipula del contratto stesso. Il comportamento tenuto dall’Amministrazione fonda la responsabilità ex art. 1337 c.c. ove risulti contrastante con le regole di correttezza e di buona fede, e ove tale comportamento abbia ingenerato un danno in chi ha incolpevolmente fatto affidamento nella legittimità dell’azione della stazione appaltante. In tal caso il risarcimento riguarda il solo interesse negativo (spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto e perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali), mentre non è risarcibile il mancato utile relativo alla specifica gara d’appalto revocata, invece da considerare in caso di revoca illegittima» (Cons. St., 5 settembre 2011 n. 5002; C.G.A. 25 gennaio 2011 n. 83)
a cura di Sonia Lazzini

decisione  numero 14 del 14 gennaio 2013 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

 

Sentenza integrale

 

N.   14/13 Reg.Sent. 

N.     602     Reg.Ric.

 

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 602/2012 proposto da

RICORRENTE GIUSEPPE,

titolare della ditta Albergo delle Madonie, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Milazzo ed elettivamente domiciliato in Palermo, via La Farina n. 13/C, presso lo studio dello stesso;

c o n t r o

il COMUNE DI PETRALIA SOTTANA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Cinzia Lucia Di Vita ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Domenico Costantino n. 52, presso lo studio dell’avv. Giovanni Pagano;

per l’annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sede di Palermo (sez. III) – n. 478 del 29 febbraio 2012.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. C. L. Di Vita per il Comune di Petralia Sottana;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Vincenzo Neri;

Uditi, altresì, alla pubblica udienza del 21 novembre 2012 l’avv. G. Milazzo per l’appellante e l’avv. C. L. Di Vita per il Comune appellato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O   E   D I R I T T O

L’odierno appellante si era aggiudicato l’appalto per la gestione ventennale di ristorante, albergo e bar presso l’ex convento dei Padri Riformati sito nel comune di Petralia Sottana.

A seguito di un fitto carteggio tra l’interessato e l’ammini-strazione locale, con delibera 1 luglio 2004 n. 120 il comune annullava in autotutela tutti gli atti della gara. L’odierno appellante proponeva un primo ricorso innanzi al TAR ed ivi otteneva l’annullamento, ma non anche la condanna del comune al risarcimento del danno.

In conseguenza dell’annullamento disposto dal TAR si riavviava il procedimento finalizzato alla stipulazione del contratto che, tuttavia, non interveniva tanto da indurre l’odierno appellante ad adire ancora una volta l’autorità giudiziaria domandando il risarcimento danni per responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione.

Il TAR, con la sentenza impugnata, respingeva le richieste.

Proponeva quindi appello l’interessato e nel giudizio di impugnazione resisteva l’amministrazione locale.

All’udienza pubblica del 21 novembre 2012 la causa passava in decisione.

In via generale occorre premettere che la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la possibilità che l’amministrazione incorra in responsabilità precontrattuale per violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase delle trattative ex articolo 1337 c.c.; infatti, sulla scia dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria (sentenza 5 settembre 2005, n. 6), il Consiglio di Stato ha affermato: «Nel caso di revoca legittima degli atti della procedura di gara, può sussistere una responsabilità precontrattuale della p.a. nel caso di affidamenti suscitati nella impresa dagli atti della procedura ad evidenza pubblica poi rimossi, potendo aver confidato l’impresa sulla possibilità di diventare affidataria e, ancor più, in caso di aggiudicazione intervenuta e revocata, sulla disponibilità di un titolo che l’abilitava ad accedere alla stipula del contratto stesso. Il comportamento tenuto dall’Amministrazione fonda la responsabilità ex art. 1337 c.c. ove risulti contrastante con le regole di correttezza e di buona fede, e ove tale comportamento abbia ingenerato un danno in chi ha incolpevolmente fatto affidamento nella legittimità dell’azione della stazione appaltante. In tal caso il risarcimento riguarda il solo interesse negativo (spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto e perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali), mentre non è risarcibile il mancato utile relativo alla specifica gara d’appalto revocata, invece da considerare in caso di revoca illegittima» (Cons. St., 5 settembre 2011 n. 5002; C.G.A. 25 gennaio 2011 n. 83).

Nel caso di specie, a differenza di quanto accaduto nella fattispecie decisa dall’Adunanza Plenaria, l’annullamento in autotutela degli atti di gara è stato ritenuto illegittimo da altra sentenza del TAR (diversa da quella ora appellata) che, tuttavia, ha escluso che l’illegittimo provvedimento di secondo grado avesse cagionato un danno risarcibile al ricorrente, odierno appellante.

Nel caso di specie, dunque, occorre valutare se il comporta-mento tenuto dalla parte pubblica sia stato contrario o meno all’obbli-go di comportarsi secondo buona fede nella fase antecedente la stipulazione del contratto.

Con il primo motivo di appello l’interessato deduce l’erroneità della sentenza ritenendo che il giudice di primo grado non abbia colto “l’atteggiamento palesemente ostruzionistico posto in essere dal Comune di Petralia Sottana presupponendo, contrariamente ai dati esistenti, un comune interesse delle parti alla stipula del contratto” (pagina 14 dell’atto d’appello). Sempre per l’appellante, ai fini della configurazione della responsabilità precontrattuale dell’ente locale, sarebbe necessario evidenziare che l’amministrazione, sulla base di un parere del legale di fiducia del 10 maggio 2004, aveva in autotutela rimosso gli atti di gara in ragione della inidoneità dei locali, laddove il comune di Petralia Sottana, costituendosi nel secondo giudizio, aveva soltanto labialmente affermato l’idoneità degli stessi locali. Per l’appellante, invece, i locali sarebbero in una “situazione di fatiscenza” “ancora oggi” (pagina 16 dell’atto d’appello).

Per l’appellato, invece, il comportamento tra l’amministrazione e l’attuale appellante sarebbe sempre stato improntato al rispetto del principio della buona fede e della correttezza risultando provato nel giudizio di primo grado che il comune, nel prestare acquiescenza alla sentenza 1765/2006, si era attivato per la conclusione della procedura avviata nel lontano 2002 invitando la ditta Ricorrente a produrre documenti indicati nel bando di gara e nel capitolato speciale, quale attività prodromica alla stipula del successivo contratto; a giudizio del comune sarebbe stato l’appellante a sottrarsi ai necessari adempimenti preliminari alla conclusione del contratto d’appalto. I locali, inoltre, non sarebbero, come invece affermato dall’appellante, fatiscenti perché il comune dal 2002 ad oggi avrebbe effettuato, oltre agli interventi di manutenzione, anche numerosi miglioramenti, come confermato dalla documentazione allegata agli atti.

A giudizio del collegio il primo motivo di appello non merita accoglimento. Se appare incontestabile che il comune, con delibera 1 luglio 2004 n. 120, ha annullato in autotutela la procedura di evidenza pubblica indetta nel lontano 2002 in ragione di una asserita inidoneità dei locali, non v’è dubbio che, successivamente alla decisione del TAR 1765/2006, l’amministrazione locale ha nuovamente riavviato la procedura per addivenire alla stipula del contratto (così come dimostrato dalla nota 10 novembre 2006, protocollo n. 15419, allegato n. 9 alla memoria depositata dal comune di Petralia Sottana nell’odierno giudizio). Emerge altresì un atteggiamento di disponibilità, improntato al rispetto dell’obbligo di buona fede e correttezza da parte dell’ammi-nistrazione comunale, anche dal tenore della nota 4 gennaio 2007, protocollo n. 197, (allegato n. 11 alla memoria di costituzione dell’ente locale), con la quale il comune di Petralia Sottana, a seguito delle rimostranze manifestate dal Ricorrente in ordine alla brevità dei termini assegnati con una nota del 10 novembre 2006, ha prorogato i termini di ulteriori 10 giorni anche se questi risultavano ormai scaduti.

Quanto alla asserita inidoneità dei locali, a giudizio del collegio, ciò appare essere, per un verso, in contrasto con quanto stabilito dalla sentenza 1765/2006 del TAR (favorevole all’odierno appellante) e, per altro verso, smentito dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione in appello del comune di Petralia Sottana (si veda al riguardo la corposa documentazione prodotta dall’ente locale e la dichiarazione, datata 30 novembre 2011, del responsabile dell’ufficio tecnico comunale in ordine agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati).

Già alla luce di queste circostanze può certamente essere esclusa la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede sancito dall’articolo 1337 codice civile non potendo, di certo, farsi scaturire tale violazione dall’illegittimo (così come dichiarato dal TAR) annullamento in autotutela disposto con la delibera 1 luglio 2004 n. 120, laddove il comune, preso atto di quanto deciso dal giudice di primo grado, ha proceduto a riavviare l’iter finalizzato alla stipulazione del contratto mostrando anzi disponibilità così come emerge dalla nota 4 gennaio 2007 n. 197.

Con il secondo motivo d’appello l’interessato deduce la violazione dell’articolo 1375 codice civile ritenendo erronea l’affermazione del tribunale per cui “nessun obbligo specifico incombeva sulla stazione appaltante di fornire, prima ancora della consegna della struttura, le planimetrie della stessa e degli impianti tecnici” in considerazione del fatto che, dovendo l’aggiudicatario procedere alla stipula della polizza fideiussoria, sarebbe stato necessario munirsi preventivamente della planimetria e delle schede degli impianti tecnici. Sempre per l’interessato non sarebbe conforme al vero la circostanza che tale documentazione fosse già stata resa disponibile al ricorrente mediante allegazione alla nota 1 ottobre 2004 n. 12070 (pagina 17 dell’atto di appello).

Per l’appellante, inoltre, la responsabilità precontrattuale del comune dovrebbe ricavarsi anche dalla circostanza, non adeguatamente approfondita dal TAR, che la struttura oggetto di gestione sarebbe ancora oggi occupata dall’Università degli studi di Palermo.

In conclusione per l’interessato, a differenza di quanto erroneamente affermato dal giudice di primo grado, da tutta la vicenda emergerebbe “una manifesta volontà di non concludere il contratto” (pagina 19 dell’atto d’appello) con conseguente responsabilità di carattere precontrattuale dell’ente locale resistente.

Anche tali censure devono essere respinte. L’ente locale, con nota 9 marzo 2007 n. 3486 (allegato 13 alla memoria di parte resistente), ha trasmesso la planimetria reiterando la richiesta di documentazione avanzata con la nota del 3 gennaio 2007, richiesta questa ulteriormente reiterata con nota del 2 aprile 2007, protocollo 4555, ove tra l’altro l’ente locale ricorda all’appellante di aver già provveduto ad inviare la planimetria. A seguito di ulteriore rilievo in ordine alla omessa trasmissione delle piantine e dei manuali di manutenzione degli impianti tecnici inviata dall’appellante in data 5 aprile 2007 (allegato 15) il comune di Petralia Sottana ha proceduto a trasmettere l’ulteriore documentazione così come dimostrato dall’allegato 16 alla memoria depositata in appello.

Dalla documentazione in atti emerge dunque un atteggiamento del tutto collaborativo dell’ente locale certamente non improntato alla violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede sancito, per la fase precedente la stipulazione del contratto, dall’articolo 1337 del codice civile e non anche dall’articolo 1375 che, come è noto, si riferisce alla esecuzione del contratto successiva alla stipulazione.

Con riferimento, infine, all’occupazione di una porzione dei locali da parte dell’Università degli studi di Palermo, emerge, per un verso, che tale circostanza fosse già stata manifestata dall’ammini-strazione in sede di predisposizione del bando e, per altro verso, che ciò non impediva l’uso della parte rimanente dell’edificio ad opera dell’aggiudicatario.

In conclusione, a giudizio del Collegio, la corposa documentazione versata in atti dal comune di Petralia Sottana e le modalità con le quali si sono svolti i fatti, ivi comprese le circostanze che, in data 28 giugno del 1010, il Ricorrente ha inviato all’amministrazione una dichiarazione di “sopravvenuta carenza di interesse alla stipula del contratto definitivo con il comune di Petralia Sottana” (si veda allegato 17 alla memoria dell’ente) dimostrano inequivocabilmente che, nonostante il lungo tempo trascorso, non vi è stata da parte dell’ente locale violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nella fase delle trattative contrattuali e, più in generale, nella fase precedente alla stipulazione del contratto.

Per le ragioni sin qui esposte l’appello deve essere respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Alla soccombenza segue la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore del comune di Petralia Sottana che si liquidano in complessivi € 4.000,00 (€ quattromila/00 centesimi), oltre IVA e CP se dovute.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore del comune di Petralia Sottana, spese che si liquidano in complessivi € 4.000,00 (€ quattromila/00 centesimi), oltre IVA e CP se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo il 21 novembre 2012 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Paolo Turco, Presidente, Vincenzo Neri, estensore, Marco Buricelli, Pietro Ciani, Alessandro Corbino.

F.to Paolo Turco, Presidente

F.to Vincenzo Neri, Estensore

Depositata in Segreteria

14 gennaio 2013

 

 

 

No responsabilità precontrattuale_l’amministrazione ha riavviato procedura per stipula contratto Reviewed by on . Emerge altresì un atteggiamento di disponibilità, improntato al rispetto dell’obbligo di buona fede e correttezza da parte dell’ammi-nistrazione comunale può ce Emerge altresì un atteggiamento di disponibilità, improntato al rispetto dell’obbligo di buona fede e correttezza da parte dell’ammi-nistrazione comunale può ce Rating: 0

Leave a Comment

UA-24519183-2