mercoledì , 29 Marzo 2023

Home » 3. Responsabilità » Niente responsabilità precontrattuale_la mancata stipula del contratto è dipesa dal fatto dell’aggiudicatario

Niente responsabilità precontrattuale_la mancata stipula del contratto è dipesa dal fatto dell’aggiudicatario

Nel caso di specie non risulta in alcun modo contestata la legittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione conseguito alla negatività delle informative antimafia ricevute della stazione appaltante.
Ferma restando la legittimità di tale provvedimento è palese l’infondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente a titolo di responsabilità precontrattuale e quantificata nel 10% del valore dell’appalto; invero la mancata stipula del contratto è dipesa dal fatto dell’aggiudicatario e non certo della stazione appaltante alla quale non imputabile alcuna condotta colposa.
E’ fondata invece, sia pur solo in parte, la domanda relativa al rimborso delle spese sostenute dall’A.t.i. ricorrente per il compimento delle attività funzionali alla stipula e all’esecuzione del contratto e per i lavori eseguiti, domanda che trae fondamento dal disposto di cui all’art. 129, c. 4, d.p.r. n. 554/1999 applicabile ratione temporis a norma del quale: “In caso di consegna in via d’urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’appaltatore, per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto”.
Per quanto concerne la quantificazione delle spese in questione, il Collegio ritiene di fare ricorso alla previsione di cui all’art. 34, c. 4, c.p.a., fissando i criteri in base ai quali l’Autorità intimata dovrà proporre il pagamento di una somma di denaro in favore dell’odierna ricorrente entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
In particolare, l’amministrazione dovrà procedere al rimborso:
– delle spese effettivamente sostenute (e documentate) dalla ricorrente ai fini della partecipazione alla gara all’origine dei fatti di causa, restando esclusa qualsiasi spesa che sia stata posta in essere successivamente alla revoca dell’aggiudicazione avvenuta in data 23/8/2007;
– delle spese effettivamente sostenute (e documentate) a seguito della consegna d’urgenza dei lavori, per il compimento delle attività indicate nel relativo verbale del 14/7/2007, valutando come rimborsabili le sole spese sicuramente riferibili alle attività ivi previste (allestimento cantiere, scavi e demolizioni, sistemazione stradella di accesso e bonifica amianti) a condizione che risulti provato che siano state compiute prima della revoca dell’aggiudicazione disposta in data 23/8/2007, data a decorrere dalla quale la ricorrente doveva arrestare qualsiasi attività nel cantiere.
Atteso il carattere lato sensu indennitario del pagamento delle somme di cui all’art. 129, c. 4, d.p.r. n. 554/1999, e pertanto il relativo carattere di debito di valuta), sulla somma in tal modo determinata l’amministrazione intimata dovrà altresì corrispondere gli interessi legali a far data dal giorno della domanda giudiziale
a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza   numero 930 del 23 aprile 2013  pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

 

Sentenza integrale

N. 00930/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00647/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA RICORRENTE 3IANA

IN NOME DEL POPOLO RICORRENTE 3IANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 647 del 2009 proposto da A.t.i. RICORRENTE. – PA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e n.q. di capogruppo mandataria della costituenda A.t.i. tra la stessa e l’impresa RICORRENTE 2 Costruzioni s.r.l. e Ricorrente 3 Costruzioni s.d.a.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni e Giuseppe Immordino, presso il cui studio, sito in Palermo, viale Libertà, n. 171, è elettivamente domiciliata;

contro

il Consorzio Sviluppo e Legalità c/o Comune di San Giuseppe Iato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Ursi, presso il cui studio, sito in Palermo, via Massimo D’Azeglio, n. 27/C, è elettivamente domiciliato;

per la condanna:

dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni causati a seguito dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in favore dell’A.t.i. ricorrente della gara per l’appalto dei lavori per la realizzazione di un giardino pubblico denominato “Giuseppe di Matteo” e recupero edificio sito in Contrada Giambascio, disposto con determinazione n. 91 del 23/8/2007;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie e i documenti depositati in giudizio dalla ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il Cons. dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi all’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2013 i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato a mezzo posta in data 21-3/1-4/2009 e depositato in data 8/4/2009, l’impresa ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patiti a seguito della revoca in autotutela dell’aggiudicazione disposta in proprio favore per l’appalto di cui in epigrafe.

Espone che a seguito dell’aggiudicazione è stata disposta la consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi degli artt. 129 e 130 d.p.r. 554/1999.

L’aggiudicazione è stata revocata in autotutela in data 23/8/2007 a fronte di una certificazione antimafia negativa.

La ricorrente afferma di aver svolto dei lavori e di aver sostenuto delle spese, ma lamenta di non essere stato pagato.

A suffragio della domanda proposta lamenta:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 129 d.p.r n. 554/199 e dell’art. 11, c. 2, d.p.r. 252/1998, atteso che la stazione appaltante è tenuta a rimborsare le spese sostenute per il compimento delle attività (v. spese per la costituzione dell’A.t.i., polizza per cauzione definitiva e c.a.r.) funzionali alla stipula e all’esecuzione del contratto (spese quantificate in € 6.936,42 e divenute nel 2013 € 14.700,97) nonché le spese per i lavori eseguiti (quantificate in € 31.463,26).

D’altra parte, nonostante l’aggiudicazione sia avvenuta in data 6/4/2007, l’Amministrazione ha richiesto la certificazione antimafia solo in data 27/4/2007 così ingenerando nella ricorrente un legittimo affidamento sulla positiva conclusione della procedura, ciò determina il diritto al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale da quantificarsi nel lucro cessante pari al 10% del valore dell’appalto (che era di € 587.750,33).

Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con memoria di mera forma.

Alla pubblica udienza del giorno 19/4/2013, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato solo nei limiti di seguito specificati.

Osserva preliminarmente il Collegio che nel caso di specie non risulta in alcun modo contestata la legittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione conseguito alla negatività delle informative antimafia ricevute della stazione appaltante.

Ferma restando la legittimità di tale provvedimento è palese l’infondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente a titolo di responsabilità precontrattuale e quantificata nel 10% del valore dell’appalto; invero la mancata stipula del contratto è dipesa dal fatto dell’aggiudicatario e non certo della stazione appaltante alla quale non imputabile alcuna condotta colposa.

E’ fondata invece, sia pur solo in parte, la domanda relativa al rimborso delle spese sostenute dall’A.t.i. ricorrente per il compimento delle attività funzionali alla stipula e all’esecuzione del contratto e per i lavori eseguiti, domanda che trae fondamento dal disposto di cui all’art. 129, c. 4, d.p.r. n. 554/1999 applicabile ratione temporis a norma del quale: “In caso di consegna in via d’urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’appaltatore, per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto”.

Per quanto concerne la quantificazione delle spese in questione, il Collegio ritiene di fare ricorso alla previsione di cui all’art. 34, c. 4, c.p.a., fissando i criteri in base ai quali l’Autorità intimata dovrà proporre il pagamento di una somma di denaro in favore dell’odierna ricorrente entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.

In particolare, l’amministrazione dovrà procedere al rimborso:

– delle spese effettivamente sostenute (e documentate) dalla ricorrente ai fini della partecipazione alla gara all’origine dei fatti di causa, restando esclusa qualsiasi spesa che sia stata posta in essere successivamente alla revoca dell’aggiudicazione avvenuta in data 23/8/2007;

– delle spese effettivamente sostenute (e documentate) a seguito della consegna d’urgenza dei lavori, per il compimento delle attività indicate nel relativo verbale del 14/7/2007, valutando come rimborsabili le sole spese sicuramente riferibili alle attività ivi previste (allestimento cantiere, scavi e demolizioni, sistemazione stradella di accesso e bonifica amianti) a condizione che risulti provato che siano state compiute prima della revoca dell’aggiudicazione disposta in data 23/8/2007, data a decorrere dalla quale la ricorrente doveva arrestare qualsiasi attività nel cantiere.

Atteso il carattere lato sensu indennitario del pagamento delle somme di cui all’art. 129, c. 4, d.p.r. n. 554/1999, e pertanto il relativo carattere di debito di valuta), sulla somma in tal modo determinata l’amministrazione intimata dovrà altresì corrispondere gli interessi legali a far data dal giorno della domanda giudiziale.

Quanto alle spese sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tenuto conto della parziale soccombenza e della circostanza che l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:

Nicolo’ Monteleone, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Giuseppe La Greca, Primo Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

Niente responsabilità precontrattuale_la mancata stipula del contratto è dipesa dal fatto dell’aggiudicatario Reviewed by on . Nel caso di specie non risulta in alcun modo contestata la legittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione conseguito alla negatività delle informat Nel caso di specie non risulta in alcun modo contestata la legittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione conseguito alla negatività delle informat Rating: 0
UA-24519183-2