L’art. 37, comma 4, del Codice dei contratti si limita a stabilire che nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, senza nulla aggiungere in ordine ai requisiti di qualificazione sul piano tecnico professionale o della dimostrazione della capacità economica
decisione numero 18 del 5 gennaio 2015 pronunciata dal Consiglio di Stato
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