lunedì , 2 Ottobre 2023

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Nel caso di specie nessuna contestazione ha investito il debito contributivo né nell’ an, né nel quantum.

la definitività dell’ accertamento dell’ inosservanza degli obblighi di contribuzione assume rilievo nei soli casi in cui, in sede amministrativa o giudiziaria, sia insorta controversia su addebiti ascritti all’ imprenditore e si renda, quindi, necessario attendere l’ esito della contenzioso instaurato.

Nel caso di specie nessuna contestazione ha investito il debito contributivo né nell’ an, né nel quantum.
Non va condiviso il primo mezzo di impugnativa con il quale la società appellante, muovendo dal dato letterale dell’ art.38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 – che individua, quale condizione preclusiva della partecipazione alle gare di appalto di lavori e servizi pubblici, l’ aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali – deduce di non essere incorsa in più violazioni della disciplina sulle posizioni previdenziali e contributive dei lavoratori e che, pertanto, l’ unica violazione accertata non può costituire ragione giustificativa dell’ esclusione dalla gara.
Il motivo non va condiviso

 

decisione numero 2100 del 4 aprile 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato


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