lunedì , 2 Ottobre 2023

Home » 1. Appalti » Negli appalti si puo’ ricondurre campo reintegrazione in forma specifica anche la tutela specifica

Negli appalti si puo’ ricondurre campo reintegrazione in forma specifica anche la tutela specifica

Febbraio 25, 2014 8:15 am by: Category: 1. Appalti Leave a comment A+ / A-
In ordine alla domanda di risarcimento del danno, deve essere esaminata in primo luogo la domanda di reintegrazione in forma specifica, che si traduce nella richiesta di accertare il diritto della Ricorrente all’aggiudicazione, con la conseguente dichiarazione di inefficacia sopravvenuta del contratto di concessione del servizio stipulato il 21 gennaio 2011 (rep. n. 1230, registrato a Cagliari il 24 gennaio 2011) tra il Comune di Capoterra e la S.S.D. Controinteressata a r.l.; nonché, della spettanza del diritto della medesima ricorrente a subentrare nel contratto. 

Sul punto, occorre innanzitutto chiarire quale sia il senso e la portata della domanda di reintegrazione in forma specifica, proposta con il ricorso introduttivo in esame. 

In particolare, va tenuto conto del fatto che la domanda è stata formulata prima dell’entrata in vigore delle norme del codice del processo amministrativo con le quali sono state introdotte, distinte e disciplinate le figure della tutela risarcitoria in forma specifica (il riferimento è all’art. 30, comma 2, ultimo periodo, secondo cui può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 del codice civile); e, nelle controversie in materia di affidamento di contratti pubblici, della tutela in forma specifica (articoli 122 e 124 del c.p.a.). La distinzione, seguendo l’orientamento del Consiglio di Stato (sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3338, che peraltro riprendeva indirizzi ampiamente condivisi dalla dottrina civilistica), segnala la diversa natura e funzione delle due forme di tutela, la prima (quella di cui all’art. 2058 c.c.) volta ad ottenere in sede di risarcimento del danno una prestazione (comunque) diversa da quella oggetto dell’obbligazione o del dovere rimasto inadempiuto (come, tipicamente, nel caso di rimozione diretta delle conseguenze lesive dell’inadempimento); la seconda diretta, invece, a far ottenere al soggetto titolare della pretesa esattamente la medesima prestazione oggetto dell’obbligo (o della diversa situazione giuridica passiva che si contrapponga all’interesse tutelato nel rapporto), connotandosi, pertanto, come una forma di tutela dell’adempimento. 

Tuttavia, non vanno ignorate quelle tesi (affiorate anche in giurisprudenza) che riconducevano al campo della reintegrazione in forma specifica anche la tutela specifica, in particolare quando si è trattato di valutare l’ammissibilità di una condanna dell’amministrazione a disporre l’aggiudicazione a favore del ricorrente (si vedano i riferimenti nella citata sentenza del Cons. St., n. 3338/2002). Il che spiega la ragione per cui, prima delle modifiche normative cui si è accennato, sotto la medesima formula (reintegrazione in forma specifica) potevano essere racchiuse domande di diversa natura 

a cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza   numero  129  del 13  febbraio 2014  pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari

Negli appalti si puo’ ricondurre campo reintegrazione in forma specifica anche la tutela specifica Reviewed by on . In ordine alla domanda di risarcimento del danno, deve essere esaminata in primo luogo la domanda di reintegrazione in forma specifica, che si traduce nella ric In ordine alla domanda di risarcimento del danno, deve essere esaminata in primo luogo la domanda di reintegrazione in forma specifica, che si traduce nella ric Rating: 0

Leave a Comment

UA-24519183-2