La necessità di assicurare la parità di condizioni dei concorrenti, esclude poteri correttivi del responsabile del procedimento nel chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee
: il potere di chiedere agli offerenti la prova del possesso dei loro requisiti al momento dell’offerta è oggi confermato dall’art. 10, comma 1- quater, della legge n. 109/1994 che, con il limite del dieci per cento degli offerenti, obbliga gli Enti appaltanti a richiedere la documentazione di capacità economica e finanziaria per partecipare alla gara
Il consiglio di Stato con la decisione numero 246 del 22 gennaio 2003 ci offre un’importante principio in ordine alla discrezionalità della pubblica amministrazione sulla richiesta di documentazione a sostegno del reale possesso dei requisiti di ordine speciale delle ditte partecipanti ad un appalto pubblico di opere
Si legge infatti nell’emarginata decisione:
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