La chiara rappresentazione della struttura negoziale avrebbe comunque dovuto indurre la commissione giudicatrice ad invitare la ricorrente a sciogliere il dubbio sulla durata della polizza.
La polizza fideiussoria non va pertanto confusa con l’accordo intercorso tra debitore e fideiussore con cui quest’ultimo riceve un corrispettivo per prestare garanzia.
La distinzione fra i due negozi, l’uno esterno di fideiussione a favore dell’amministrazione garantita, l’altro interno fra partecipante alla gara e assicurazione garante riconducibile al contratto di assicurazione, induce a discernere il contenuto specifico di ciascuno di essi che possono, ed anzi-il più delle volte- sono, unitarimante documentati nella stessa polizza.
commento alla sentenza numero 235 dell’ 1 marzo 2003 pronunciata dal Tar Liguria, Genova
Per leggere interamente l'articolo...
Effettua il login |
Accedi gratuitamente per 15 giorni |