sentenza numero 2482 dell’ 8 marzo 2013 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
Sentenza integrale
N. 02482/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04378/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4378 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consorzio RICORRENTE, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Quinto, Luigi Quinto, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti in Puglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento e la declaratoria
– del diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi in conseguenza dell’annullamento in autotutela della procedura concorsuale indetta dal Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti per la Puglia del 13 dicembre 2004, disposto dallo stesso con provvedimento prot. N. 49/CD del 31 gennaio 2007, comunicato con nota prot. N. 692/CD;
– con conseguente condanna del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti in Puglia e/o della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o del Ministero dell’Interno a risarcire lo stesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti in Puglia e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Decreto Commissariale n. 308 del 13 dicembre 2003, modificato con successivo decreto n. 24/CD del 17 febbraio 2004, veniva bandito il pubblico incanto per l’affidamento del servizio di gestione del sistema impiantistico complesso articolato in due lotti, Lesina e Vieste, ciascuno costituito da linea di biostabilizzazione, centro di selezione e discarica di servizio/soccorso, a servizio del bacino di utenza FG/1, con fondi a carico dell’aggiudicatario e cofinanziamento pubblico massimo di Euro 8.500.000,00, in attuazione del POR Puglia 2000-2006.
Nel termine stabilito pervenivano n. 3 offerte, tra cui quella dell’ATI RICORRENTE-Ricorrente 2 Ecologica.
La Commissione dichiarava la gara deserta, in conseguenza dell’esclusione della altre due partecipanti e dell’ATI RICORRENTE-Ricorrente 2.
Quest’ultima, in particolare, veniva esclusa perché “dall’esame della documentazione emergeva la mancanza degli elaborati tecnici relativi ai rilievi aereo fotogrammetrici in scala 1:2000 e 1:500 conformi a quanto previsto dall’art. 5 del CdO. Sono state peraltro rinvenute planimetrie in scala 1:2000 e 1:500 relative ad entrambi i siti che risultano comunque non conformi ai requisiti previsti dal CdO”.
Con decreto n. 310/CD del 14 dicembre 2004, il Commissario Delegato prendeva atto dell’operato della Commissione, confermava l’esclusione dell’ATI RICORRENTE e dichiarava la gara deserta.
Con successivo decreto n. 311 del 15 dicembre 2004, il Commissario Delegato provvedeva all’indizione di una nuova gara per l’aggiudicazione del medesimo servizio assegnando termine sino al 14 marzo 2005 per la presentazione delle offerte.
L’ATI RICORRENTE partecipava anche alla nuova procedura formulando una nuova offerta.
Con ricorso n. 248/05, l’ATI RICORRENTE adiva il TAR al fine di sentire annullare il provvedimento commissariale che decretava la propria esclusione dalla procedura concorsuale.
Dopo avere sospeso gli atti di gara, limitatamente alla indizione della nuova procedura, il TAR Bari, con sentenza n. 3409/2005, accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento di esclusione dell’ATI RICORRENTE.
Per effetto di tale pronuncia, la ricorrente risultava riammessa in gara ed unica partecipante.
Con provvedimento prot. N. 49/CD del 31 gennaio 2007 il Commissario Delegato revocava l’intera procedura concorsuale.
Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento di autotutela con conseguente riconoscimento della responsabilità precontrattuale in capo al Commissario Delegato.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione resistente.
Alla udienza del 20 febbraio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente il Collegio osserva – quanto alla qualificazione del provvedimento oggetto di impugnazione – che lo stesso assume la veste – formale e sostanziale – di revoca del pubblico incanto di cui all’odierno ricorso.
Non v’è dubbio, infatti, che tale provvedimento – espressamente qualificato quale revoca – risulti motivato con riferimento a sopravvenute esigenze di opportunità connesse alla localizzazione del sistema impiantistico e successive alla indizione sia della prima che della seconda procedura di gara.
Considerata, quindi, la circostanza del sopraggiunto mutamento ambientale e territoriale nel quale risulta inserito il sito per il trattamento dei rifiuti urbani di cui all’odierno ricorso oltre che del mutato assetto valutativo in ordine alla ottimizzazione economica del servizio e della disponibilità delle Amministrazioni locali alla localizzazione del sistema impiantico, non sussistono i presupposti di responsabilità precontrattuale e, in specie, l’elemento soggettivo della colpa in capo all’Amministrazione, né, del resto, l’ingiustizia del danno; così pure non è configurabile una violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c., nè la violazione delle regole di buona amministrazione.
Si è affermato che in tema di responsabilità precontrattuale della PA. nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, i doveri di correttezza e buona fede, di cui è espressione l’art. 1337 c.c., consistono nell’obbligo di rendere al partecipante alla gara in modo completo e tempestivo tutte le informazioni necessarie e sufficienti a salvaguardare la sua posizione, circa fatti che possano far ipotizzare fondatamente la revoca dei relativi atti, in modo da impedire che si consolidi un ragionevole ed incolpevole affidamento sulla invece incerta conclusione del procedimento. (Consiglio di Stato, Sez. III, 21 gennaio 2013, n. 339; Cons. Stato, sez. V, 14 settembre 2012, n. 4894).
Tuttavia è evidente che nel caso in esame la causa della revoca degli atti di gara sia da ascrivere a mutate valutazioni di opportunità che in alcun modo risultano imputabili alla Amministrazione procedente.
La revoca, quindi, si è resa necessaria stante le specifiche ragioni che l’hanno determinata. Sono state infatti chiaramente indicate (e non risultano manifestamente irragionevoli) le ragioni di pubblico interesse (attuale e concreto) che hanno determinato l’adozione dell’atto di autotutela e che risultano prevalenti rispetto agli altri interessi militanti in favore della conservazione degli atti oggetto della revoca.
L’avversata revoca risulta dunque legittima poiché adottata proprio nella discrezionale (e nella specie legittima) esplicazione di quel potere di rivisitazione per ragioni di opportunità del proprio operato specificamente conseguente ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
La acclarata legittimità della revoca importa dunque la infondatezza del ricorso.
Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)