è la stessa “offerta sottoscritta” dalle imprese costituende in A.T.I (unitamente alle m odalità di intestazione e sottoscrizione della cauzione provvisoria) . – e quindi l’offerta economica – che, nel sistema delineato dal legislatore deve “contenere l’impegno” a conferire mandato collettivo
un mero rapporto di amicizia di per sé non individua una situazione di “collegamento sostanziale”.
Con il primo motivo di censura, la società appellante sostiene l’erroneità della sentenza appellata per non avere rilevato i vizi della procedura di gara. In particolare, sarebbe illegittimo l’operato della Commissione, la quale non ha escluso le società controinteressate per non avere inserito la loro dichiarazione di impegno a costituirsi in R.T.I. nel plico A), relativo alla documentazione amministrativa, e ha proseguito nell’espletamento della gara, procedendo all’apertura dei plichi B) e C), contenenti rispettivamente l’offerta tecnica e quella economica.
decisione numero 546 del 21 aprile 2010 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
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