Perché si può tranquillamente affermare che la Stazione Appaltante, beneficiaria delle polizze cauzioni (provvisorie e definitive), può ritenersi comunque tutelata dalla Compagnia di Assicurazioni anche se la ditta obbligata (sia essa partecipante o aggiudicataria) non si sia attivata per pagare il relativo premio?
Poiché le polizze cauzioni sono a garanzia dell’interesse pubblico, sia esso relativo alla buona fede nelle trattative precontrattuali (effettivo possesso di tutti i requisiti o stipulazione del contratto per la provvisoria) oppure all’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali (per la definitiva), il legislatore ha fatto una ben precisa scelta._Per quanto riguarda infatti le polizze fideiussorie, la norma primaria (artt. 75 e 113 del codice dei contratti) ci insegna che l’unico modo per liberare l’impegno preso dal fideiussore, consiste in un atto di volontà da parte del creditore/Stazione Appaltante. (restituzione dell’originale di polizza o dichiarazione esplicita di svincolo). Lo svincolo di una polizza fideiussoria avviene infatti in due modi:a) Per esplicita volontà del beneficario della garanzia (Stazione Appaltante); b)Automaticamente, decorsi “tacitamente” i termini legalmente stabiliti.
Di Sonia Lazzini
Partiamo da un primo dato di fatto.
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