la mancanza del requisito della regolarità contributiva alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte non è sanato dall’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva
e’ errata l’interpretazione secondo cui la previsione di cui all’art. 12, comma 1, lett. f), d.lgs. 157 del 1995 (ratione temporis rilevante per la vicenda) va inteso nel senso di riferire l’esclusione per mendaci dichiarazioni alla sola gara nel cui ambito la dichiarazione non veritiera sia stata resa
si deve confermare la correttezza dell’affermazione secondo cui, in occasione della partecipazione alla gara indetta dall’Istituto nel corso del 2003, il consorzio versava ancora in stato di non correntezza contributiva, con la conseguenza per cui la dichiarazione resa dal suo legale rappresentante nel luglio di quell’anno risultava effettivamente inveritiera, senza che rilevasse a tal fine la successiva regolarizzazione della posizione mercé la richiesta di rateizzazione dei contributi dovuti.
decisione numero 104 del 12 gennaio 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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