domenica , 1 Ottobre 2023

Home » 3. Responsabilità » Maggiore somma corrisposta costituisce evidente e preventiva compensazione voci di danno

Maggiore somma corrisposta costituisce evidente e preventiva compensazione voci di danno

I criteri indicati nella sentenza ottemperanda contribuiscono, voce per voce, alla determinazione della complessiva proposta di una somma da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno. 

Ne consegue che eventuali scostamenti (peraltro marginali, come nel caso di specie) non incidono ex se sulla complessiva determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento, stante la natura di “proposta” della determinazione comunale. 

Peraltro, nel caso di specie, ciò trova conferma nel fatto che la somma finale risulta maggiorata – rispetto ai criteri stessi – di Euro 23.741,51 (somma inferiore di circa 2000 Euro a quanto sarebbe stato erroneamente detratto per percezione, non avvenuta, dei contributi regionali). Il che non può che giustificarsi se non con il carattere, appunto, di proposta indicativa delle somme da liquidarsi a titolo di risarcimento. 

La maggiore somma corrisposta costituisce, dunque (a meno di non dover considerare ingiustificato il suo esborso, perché privo di causa), evidente e preventiva compensazione di voci di danno non esattamente quantificate, o delle quali una esatta quantificazione non appare possibile 

Quanto al motivo sub c) dell’esposizione in fatto, non appare affatto comprovato l’effettivo utilizzo degli automezzi per un tempo diverso e superiore a quello indicato dal primo giudice, laddove il criterio indicato dal Comune (e riferito al tempo di impiego dei lavoratori) – e fatto proprio dalla sentenza appellata – appare del tutto ragionevole. 

Per le ragioni esposte, l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. 

a cura di Sonia Lazzini 

passaggio tratto dalla decisione numero 4612  del 17 settembre  2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

Sentenza integrale

N. 03578/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3578 del 2011, proposto da:
Consorzio Servizi Imprese Riunite – Ricorrente A R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Federico Tedeschini, Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
contro
Comune di Villanova Monteleone, rappresentato e difeso dall’avv. Vittore Davini, con domicilio eletto presso Mario Cervone in Roma, via Giacomo Caneva, 19;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI: SEZIONE I n. 02348/2010, resa tra le parti, concernente esecuzione sentenza n. 204/2010 TAR Sardegna sez.I – prosecuzione servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Villanova Monteleone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Pierpaolo Salvatore Pugliano e Vittore Davini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con l’appello in esame, il Consorzio servizi imprese riunite (RICORRENTE a r.l.), impugna la sentenza 27 ottobre 2010 n. 2348, con la quale il TAR per la Sardegna, sez. I, ha rigettato il ricorso da esso proposto, onde ottenere l’ottemperanza alla sentenza del medesimo TAR 19 febbraio 2010 n. 204.
Con tale decisione da ultimo citata,. il TAR per la Sardegna, nell’annullare le ordinanze con le quali il Sindaco di Villanova Monteleone aveva ordinato al RICORRENTE la prosecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ha altresì accolto la domanda di condanna al risarcimento del danno, disponendo che al Consorzio venisse fatta una “proposta di pagamento” sulla base dei criteri di cui alle pagg. 10 – 11 sent.
La sentenza oggetto di impugnazione, nel decidere sul ricorso per ottemperanza, lo ha rigettato, in particolare affermando:
– che, ai fini della quantificazione del risarcimento, “non è affatto significativo il numero di dipendenti utilizzato dal ricorrente essendo invece determinante stabilire quanti effettivamente ne occorressero”;
– che lo stesso RICORRENTE ha affermato che due società consorziate (Daunia s.r.l. e Tecnomec s.r.l.) godevano di contributo regionale previsto per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, e quindi correttamente il corrispondente importo è stato detratto dal costo per il personale;
– è corretto “ipotizzare un tempo di utilizzo degli automezzi corrispondente alle ore di lavoro degli operai adibiti al servizio”.
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:
a) error in iudicando e in procedendo; violazione di legge; violazione e falsa applicazione artt. 3 e 21-septies l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione art.6 CCNL di categoria; violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, illogicità e contraddittorietà; sviamento; manifesta ingiustizia; poiché il Comune “ha apoditticamente affermato – peraltro senza fornire alcuna prova – che le unità di personale utilizzate per l’esecuzione del servizio sarebbero state tre e non cinque”. Inoltre, “il RICORRENTE, all’atto dell’aggiudicazione, aveva dovuto procedere all’assunzione di n. 5 unità lavorative per lo svolgimento del servizio oggetto di appalto” (tanto contemplava l’offerta in sede di gara), di modo che esso, durante tutto il periodo in cui è stato costretto a proseguire il servizio, ha dovuto continuare a retribuire i cinque lavoratori assunti;
b) error in iudicando e in procedendo; violazione e falsa applicazione art. 21-septies l. n. 241/1990; art. 16 l. reg. Sardegna n. 37/1998; art. 7 d. lgs. n. 81/2000; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, illogicità e contraddittorietà; sviamento; manifesta ingiustizia; poiché “sia il contratto con il quale è stato prorogato il servizio per ulteriori due anni, sia soprattutto il periodo di svolgimento del servizio imposto dal Comune con le ordinanze sindacali impugnate sono rimasti fuori dai contributi regionali”;
c) error in iudicando e in procedendo; violazione artt. 3 e 21 – septies l. n. 241/1990; art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, illogicità e contraddittorietà; sviamento; manifesta ingiustizia; poiché il periodo di utilizzo degli automezzi è stato considerato solo parzialmente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Villanova Monteleone, che ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Quanto al motivo sub a) dell’esposizione in fatto, occorre osservare che, con la sentenza n. 204/2010, della cui ottemperanza si discute anche nel presente grado di giudizio, il primo giudice non ha affatto determinato una voce del risarcimento del danno costituita dalla retribuzione dei lavoratori impiegati dal RICORRENTE, ma, più precisamente, ha indicato di “determinare le unità di personale . . . occorrenti per l’esecuzione del servizio imposto, tenendo conto che quest’ultimo includeva prestazioni più ridotte rispetto a quelle dovute in base al precedete rapporto contrattuale, svolto, secondo le affermazioni del ricorrente, con 5 dipendenti”.
Tale essendo il criterio di quantificazione indicato dalla sentenza ottemperanda, appare evidente come non assuma alcun rilievo la circostanza che il RICORRENTE avesse provveduto ad assumere cinque dipendenti. Né vi era alcun obbligo a continuare lo svolgimento del servizio, per un tempo non previsto dal contratto (e per prestazioni inferiori) con il medesimo numero di dipendenti dichiarati in sede di gara (e conseguentemente assunti).
Da quanto esposto consegue l’infondatezza del motivo di appello e la sua reiezione.
Quanto al motivo sub b) dell’esposizione in fatto –precisato che, per effetto della reiezione del motivo sub a) ogni doglianza deve intendersi comunque limitata a tre dipendenti – deve osservarsi che effettivamente il Comune ha proceduto alla detrazione del contributo regionale, ciò facendo (secondo quanto affermato nella memoria di costituzione: v. pagg. 26 – 27), sulla base di quanto dichiarato dal RICORRENTE in sede di gara.
Orbene, rileva il Collegio che – in disparte ogni considerazione in ordine alla eccepita “novità” della argomentazione del RICORRENTE in sede di appello – i criteri indicati nella sentenza ottemperanda contribuiscono, voce per voce, alla determinazione della complessiva proposta di una somma da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno. Ne consegue che eventuali scostamenti (peraltro marginali, come nel caso di specie) non incidono ex se sulla complessiva determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento, stante la natura di “proposta” della determinazione comunale.
Peraltro, nel caso di specie, ciò trova conferma nel fatto che la somma finale risulta maggiorata – rispetto ai criteri stessi – di Euro 23.741,51 (somma inferiore di circa 2000 Euro a quanto sarebbe stato erroneamente detratto per percezione, non avvenuta, dei contributi regionali). Il che non può che giustificarsi se non con il carattere, appunto, di proposta indicativa delle somme da liquidarsi a titolo di risarcimento.
La maggiore somma corrisposta costituisce, dunque (a meno di non dover considerare ingiustificato il suo esborso, perché privo di causa), evidente e preventiva compensazione di voci di danno non esattamente quantificate, o delle quali una esatta quantificazione non appare possibile
Quanto al motivo sub c) dell’esposizione in fatto, non appare affatto comprovato l’effettivo utilizzo degli automezzi per un tempo diverso e superiore a quello indicato dal primo giudice, laddove il criterio indicato dal Comune (e riferito al tempo di impiego dei lavoratori) – e fatto proprio dalla sentenza appellata – appare del tutto ragionevole.
Per le ragioni esposte, l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Consorzio servizi imprese riunite – RICORRENTE a r.l. (n. 3578/2011 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Maggiore somma corrisposta costituisce evidente e preventiva compensazione voci di danno Reviewed by on . I criteri indicati nella sentenza ottemperanda contribuiscono, voce per voce, alla determinazione della complessiva proposta di una somma da liquidarsi a titolo I criteri indicati nella sentenza ottemperanda contribuiscono, voce per voce, alla determinazione della complessiva proposta di una somma da liquidarsi a titolo Rating: 0
UA-24519183-2