Tar Campania, Napoli sentenza numero 2627 del 24 maggio 2016
Infine anche l’ultima censura, con la quale parte ricorrente lamenta la violazione dell’obbligo della stazione appaltante di indicare la motivazione circa la mancata suddivisione in lotti dell’appalto, deve ritenersi priva di pregio.
(…)
Il Collegio ritiene che la scelta discrezionale organizzativa del Comune di Ruviano di prevedere l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per tre anni, e specificatamente per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, anziché solo per l’anno scolastico 2015/2016, non possa ritenersi illogica
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