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Lo scopo della garanzia che deve essere costituita dai concorrenti alle gare di appalto è quello di assicurare la serietà della partecipazione

assume sia una funzione indennitaria, in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, sia una funzione più strettamente sanzionatoria mirante a colpire altri inadempimenti procedimentali del concorrente

Tar Toscana, Firenze sentenza numero 918 del 27 maggio 2016


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