L’importo della cauzione provvisoria deve tener conto anche degli oneri della sicurezza ancorché non soggetti a ribasso d’asta
Ritenuto che la censura unica riguarda l’ammontare della cauzione provvisoria del 2% sul prezzo dell’appalto posto a base d’asta calcolata dall’aggiudicario al netto del costo degli oneri di sicurezza considerata corretta dalla P.A. resistente;
Considerato che laddove l’art. 75 co. 1 D. Lgs. 163/06 stabilisce che la garanzia da corredare all’offerta deve essere pari al 2% del prezzo a base d’asta intende comprendere nel “prezzo a base d’asta” anche il costo degli oneri della sicurezza, poiché questi sono parte naturale del prezzo complessivo gravante sulla stazione appaltante al pari di tutte le somme da corrispondersi all’appaltatore e che la consueta indicazione a parte ha il mero fine di evitare che anche detto costo sia coinvolto nel ribasso da offrire;
commento alla sentenza numero 10376 del 12 novembre 2010 pronunciata dal Tar Liguria, Genova, con allegata ulteriore giurisprudenza
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