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L’illegittima esclusione determina, per effetto caducante, l’illegittima escussione della cauzione provvisoria.

Tar Ancona, numero 1004 dell' 11 dicembre 2014

Al riguardo va innanzitutto precisato che la stazione appaltante non ha ritenuto di ricondurre la vicenda in esame alle fattispecie di cui all’art. 38 lett. c) e g) del D.Lgs. n 163/2006, ma ha ritenuto di agire esclusivamente in forza delle disposizioni sulla responsabilità degli enti per illeciti amministrativi di cui agli artt. 24 e 25-bis del D.Lgs. 231/2001 (cfr. rapporto informativo dell’ANAS depositato in data 30.6.2014).

Occorre tuttavia osservare che le norme invocate dall’Amministrazione non contemplano alcun potere, in capo alla stazione appaltante, di disporre l’immediata esclusione da una gara, quantomeno prima che sia stata formalmente accertata la responsabilità dell’ente da parte degli organi competenti, che potranno eventualmente applicare le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 dello stesso D.Lgs. n. 231/2001.

L’illegittima esclusione determina, per effetto caducante, l’illegittima escussione della cauzione provvisoria. Reviewed by on . Al riguardo va innanzitutto precisato che la stazione appaltante non ha ritenuto di ricondurre la vicenda in esame alle fattispecie di cui all’art. 38 lett. c) Al riguardo va innanzitutto precisato che la stazione appaltante non ha ritenuto di ricondurre la vicenda in esame alle fattispecie di cui all’art. 38 lett. c) Rating: 0
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