L’escussione della garanzia provvisoria è dovuta sia quando la documentazione non arriva in tempo sia nel caso in cui la stessa non dimostri il reale possesso dei requisiti speciali
Il consiglio di stato con la decisione del 7 marzo 2001 n. 1344 conferma la legittimità dell’escussione di una garanzia provvisoria per mancanza della dimostrazione dei requisiti di ordine speciale
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