Escussione della cauzione provvisoria da sorteggio – applicazione dell’articolo 10 comma 1 quater della Merloni – ripreso dall’articolo 48 del codice dei contratti – in caso di mancata dimostrazione è automatica l’esclusione – mentre non lo è l’escussione della garanzia provvisoria – in caso di carenza solo formale, la Stazione appaltante non può rivalersi sulla garanzia – obbligo di restituzione dell’importo escusso
L’escussione della cauzione provvisoria è legittima solo in caso di accertamento della carenza documentale sul piano sostanziale e non solo formale
Il Consiglio di Stato sancice l’ obbligo della stazione appaltante di restituire la cauzione nell’ importo da essa incamerato, con maggiorazione degli interessi al tasso legale fino alla data di adempimento di detto obbligo
decisone numero 1288 del 2 marzo 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
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