Occorre tenere conto, infatti, che nei casi di responsabilità connesse ad attività per procedimenti amministrativi, può essere presente un certo margine di rischio di errore. In particolare, l’errore di fatto o di diritto è stato, da sempre, ritenuto dalla giurisprudenza contabile come causa di esclusione della responsabilità, se professionalmente scusabile: ed è stata costantemente riconosciuta la scusabilità di un errore interpretativo, a fronte di una normazione non del tutto chiara e quindi suscettibile di dare luogo a dubbi interpretativi
CORTE DEI CONTI PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 38 2015 RESPONSABILITA’ 15/01/2015
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