sabato , 25 Marzo 2023

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l’elemento soggettivo individuabile nel comportamento dell’Amministrazione di avere predisposto delle clausole contrarie al principio della prevalenza dell’elemento economico su quello tecnico

la colpa della Provincia autonoma di Bolzano, va quindi individuata nell’avere essa introdotto nel bando di gara – pur nell’esercizio di un’ampia facoltà discrezionale in proposito – una clausola limitativa della partecipazione della gara

Nel giudizio risarcitorio che qui ci occupa l’illegittimità di detta clausola assume rilevanza come elemento oggettivo dell’illecito (è fuori discussione che la ricorrente ha subito un danno ingiusto consistente nella violazione del suo diritto ad una chance di aggiudicazione dell’appalto), essendo invece l’elemento soggettivo individuabile nel comportamento dell’Amministrazione di avere predisposto delle clausole contrarie al principio della prevalenza dell’elemento economico su quello tecnico e limitative della partecipazione del maggior numero possibile di offerenti alla gara.

Bisogna quindi ritenere che sussistano i presupposti dell’illecito provvedi mentale.
La sussistenza del danno come tale è in re ipsa.
Trattandosi di responsabilità aquiliana, l’onere della prova del suo ammontare grava sul richiedente (art. 2043 c.c.) e può essere liquidato con valutazione equitativa soltanto se esso non può essere provato nel suo preciso ammontare (art. 1226, richiamato dall’art. 2056 c.c.).
Ricorso contro la Provincia Autonoma di Bolzano, per il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti subiti a causa dell’illegittima esclusione dalla procedura di gara indetta dalla Provincia autonoma di Bolzano per l’affidamento dei lavori di costruzione della facciata – carpenteria metallica e lavori da vetraio nell’ambito della realizzazione della Libera Università di Bolzano – sede di Bressanone.
La ricorrente agisce per il risarcimento dei danni subiti a causa della sua illegittima esclusione dalla procedura di gara indetta dalla Provincia autonoma di Bolzano, con bando del 9 ottobre 2001, per l’affidamento dei lavori di costruzione della facciata – carpenteria metallica e lavori da vetraio nell’ambito della realizzazione della Libera Università di Bolzano – sede di Bressanone.
Ciò in seguito alla decisione del Consiglio di Stato n. 476/2005 che, in riforma della sentenza di questo Tribunale n. 526/2002, ha riconosciuto l’illegittimità dell’esclusione dalla gara della ricorrente.
La ricorrente quantifica il danno nella misura complessiva di Euro 1.181547,56, interessi e rivalutazione compresi, di cui Euro 340.452,66 per danno per perdita di chance e Euro 567.421,10 per lucro cessante.
Chiede quindi la condanna della Provincia al pagamento di detta somma, oltre agli interessi e la rivalutazione e, alternativamente, della “maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.”.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

 

 

sentenza numero 114 del 16 aprile 2010 pronunciata dal Tar Provincia di Bolzano


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