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Legittimo incameramento della cauzione provvisoria per mancata stipula del contratto di appalto per cause imputabili all’aggiudicatario, in quanto questi non era in grado di documentare di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara

Maggio 1, 2014 6:47 pm by: Category: 2. Cauzioni Leave a comment A+ / A-

Legittimo incameramento della cauzione provvisoria per mancata stipula del contratto di appalto per cause imputabili all’aggiudicatario, in quanto questi non era in grado di documentare di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara. Fatto che ha per conseguenza incontrastabile l’incameramento della cauzione provvisoria, come può essere desunto dalla lettera di invito, cioè dalla lex specialis ben conosciuta e depositata, ma non impugnata, dalla ricorrente nella presente causa

Ricorso avverso l’applicabilità dell’incameramento della cauzione provvisoria disposta dall’Amministrazione resistente a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione di lavori, per il fatto che la ricorrente non aveva dimostrato, con adeguata documentazione, di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) e b) della legge provinciale n. 6 del 17.6.1998 e dell’art. 23 del regolamento approvato con D.P.G.P. n. 41 del 24.7.2001 che dispongono: _“L’attestazione di aver eseguito ed ultimato nel quinquennio precedente il primo giorno di pubblicazione del bando di gara, ove prevista, ovvero, in caso contrario, il primo giorno antecedente la data di invio della richiesta di offerta a regola d’arte almeno un lavoro, paragonabile al lavoro in appalto o ascrivibile alla categoria prevalente, d’importo non inferiore al 40 per cento dell’importo complessivo dei lavori; in caso di opere pubbliche, deve essere provato da attestazione di esecuzione a regola d’arte del direttore dei lavori, anche in relazione a lavori ultimati e non collaudati; in caso di opere private da dichiarazione di accettazione del committente;_- una dichiarazione dalla quale risulti l’organico medio annuo dell’impresa e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi cinque anni. Inoltre, deve risultare dalla predetta dichiarazione, che l’impresa ha sostenuto negli ultimi cinque esercizi un costo medio per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento della cifra media d’affari, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. Ai fini di tale valutazione, in caso di imprese individuali o di società di persone, l’attività lavorativa nell’azienda prestata dai titolari o dai soci viene valutata nella misura di cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL”.

commento alla sentenza numero 379 del 20 novembre 2008, emessa dal Tar Trentino Alto Adige, Bolzano


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