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Legittimo incameramento cauzione provvisoria in caso di documenti presentati in ritardo


Legittima escussione della garanzia provvisoria anche in caso di ritardata comprova dei requisiti di ordine speciale
Considerato che il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata, tempestiva comprova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa non giustifica comunque l’irrogazione della più grave sanzione interdittiva quando la comprova sia stata soltanto ritardata, ma non radicalmente omessa (cfr Cons. St., sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5138);
– che il comportamento della ricorrente risulta adeguatamente sanzionato con l’esclusione dalla gara e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante (cfr cit. Cons. St., sez. VI, n. 5138/2012);
– che non risulta smentito che la ricorrente fosse in possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti a pena di esclusione per partecipare alla gara indetta dalla Provincia di Varese in data 27 aprile 2012 ed avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di manutenzione degli elevatori di competenza provinciale (cfr la documentazione allegata alla nota della ricorrente del 9 marzo 2013 inviata all’AVCP, comprovante lo svolgimento dei servizi di manutenzione di impianti elevatori svolti nel periodo 1/3/2009-31/12/2010 in favore del Comune di Milano e di Poste Italiane spa);
– che il mancato deposito della predetta documentazione alla Provincia di Varese è comprovato dal fatto che, a fronte della mail inviata dalla ricorrente in data 3 luglio 2012 (con cui chiedeva di poter produrre, seppure in ritardo, la documentazione di che trattasi), la stazione appaltante, il giorno successivo, ha comunque disposto l’esclusione dalla gara, rispondendo con un comportamento concludente alla sollecitazione della ricorrente (rendendo così inutile procedere alla comprova del possesso dei requisiti di che trattasi);
– che, in ogni caso, non risulta smentito che la ricorrente abbia inviato i documenti richiesti dall’AVCP tramite PEC in data 12 marzo 2013 (vgs documento in atti), quando il provvedimento impugnato è stato adottato nella seduta del 27 marzo 2013 (e notificato il 16 aprile 2013);
– che il ricorso, previo assorbimento delle altre censure, va quindi accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato;
a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla  sentenza  numero 5210 del 23  maggio  2013  pronunciata dal Tar Lazio, Roma

 

Sentenza integrale

N. 05210/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04013/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4013 del 2013, proposto da:
Ricorrente Ascensori Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Marzia Eoli, Marco Selvaggi, Agostino Vismara, con domicilio eletto presso presso lo studio dell’avv. Marco Selvaggi in Roma, via Nomentana, 76;

contro

Autorita’ per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Provincia di Varese;

per l’annullamento

– del provvedimento n. 127 del 27 marzo 2013.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autorita’ per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Considerato che il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata, tempestiva comprova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa non giustifica comunque l’irrogazione della più grave sanzione interdittiva quando la comprova sia stata soltanto ritardata, ma non radicalmente omessa (cfr Cons. St., sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5138);

– che il comportamento della ricorrente risulta adeguatamente sanzionato con l’esclusione dalla gara e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante (cfr cit. Cons. St., sez. VI, n. 5138/2012);

– che non risulta smentito che la ricorrente fosse in possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti a pena di esclusione per partecipare alla gara indetta dalla Provincia di Varese in data 27 aprile 2012 ed avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di manutenzione degli elevatori di competenza provinciale (cfr la documentazione allegata alla nota della ricorrente del 9 marzo 2013 inviata all’AVCP, comprovante lo svolgimento dei servizi di manutenzione di impianti elevatori svolti nel periodo 1/3/2009-31/12/2010 in favore del Comune di Milano e di Poste Italiane spa);

– che il mancato deposito della predetta documentazione alla Provincia di Varese è comprovato dal fatto che, a fronte della mail inviata dalla ricorrente in data 3 luglio 2012 (con cui chiedeva di poter produrre, seppure in ritardo, la documentazione di che trattasi), la stazione appaltante, il giorno successivo, ha comunque disposto l’esclusione dalla gara, rispondendo con un comportamento concludente alla sollecitazione della ricorrente (rendendo così inutile procedere alla comprova del possesso dei requisiti di che trattasi);

– che, in ogni caso, non risulta smentito che la ricorrente abbia inviato i documenti richiesti dall’AVCP tramite PEC in data 12 marzo 2013 (vgs documento in atti), quando il provvedimento impugnato è stato adottato nella seduta del 27 marzo 2013 (e notificato il 16 aprile 2013);

– che il ricorso, previo assorbimento delle altre censure, va quindi accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato;

– che le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna l’AVCP al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Ivo Correale, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

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