Passaggio tratto dalla decisone numero 1627 del 21 marzo 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato
Sentenza integrale
N. 01627/2013REG.PROV.COLL.
N. 10489/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10489 del 2004, proposto da:
U.S.L. Regione Autonoma Valle D’Aosta, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Avolio e dall’Avv. Marco Rezzonico, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
CONTROINTERESSATA di Luigi G_, rappresentata e difesa dall’Avv. Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso l’Avv. Andrea Botti in Roma, via Monte Santo N. 25;
nei confronti di
CONTROINTERESSATA 2 Sicurezza Antincendio di T_ Riccardo;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VALLE D’AOSTA – AOSTA n. 00102/2004, resa tra le parti, concernente appalto servizio manutenzione forniture estintori nelle strutture ospedaliere
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Marchese su delega degli Avv. Avolio e Pappalepore su delega dell’Avv. Mastroviti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
CONTROINTERESSATA di Luigi Antonucci impugnava avanti al T.A.R. della Valle d’Aosta i verbali di gara e la deliberazione n. 374 del 16.2.2004, con la quale l’Azienda Unità Sanitaria Locale (USL) della Regione Autonoma Valle d’Aosta aggiudicava l’appalto relativo al servizio di manutenzione, fornitura e mappatura degli estintori in uso nelle strutture ospedaliere della stessa Azienda all’impresa CONTROINTERESSATA 2 Sicurezza Antincendio di T_ Riccardo.
La ricorrente deduceva che l’aggiudicazione del servizio in favore di CONTROINTERESSATA 2, sulla base dell’offerta economicamente vantaggiosa, fosse avvenuta in modo illegittimo, assumendo che la clausola del bando di gara, che attribuiva un punteggio fino a 14 punti per l’impresa che avesse la propria sede operativa in un raggio di almeno 40 km dal Comune di Aosta, dovesse interpretarsi nel senso che oggetto di valutazione avrebbe dovuto essere la sede che l’impresa concorrente si impegnava ad apprestare in seguito all’aggiudicazione della gara, sicché CONTROINTERESSATA , essendosi impegnata ad apprestare tale sede, ingiustamente non si sarebbe vista riconoscere dalla stazione appaltante alcun punto per quanto attiene a tale specifico profilo del punteggio tecnico.
Si costituiva la U.S.L. della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, sostenendo l’infondatezza dell’avversario ricorso.
Il T.A.R. della Valle d’Aosta, con sentenza n. 48 del 24.9.2004, accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati.
Avverso tale sentenza interponeva appello la U.S.L. della Regione Autonoma Valle d’Aosta, lamentando l’erroneità dell’interpretazione della clausola del bando e, comunque, l’assenza di un qualsivoglia impegno della CONTROINTERESSATA a porre la sede operativa in Aosta, e domandava l’annullamento della gravata pronuncia.
Si costituiva la CONTROINTERESSATA la quale, nel sostenere che i motivi dell’avverso gravame risultavano inammissibili, infondati e pretestuosi, ne chiedeva il rigetto.
All’udienza del 15.3.2013 il Collegio, uditi i difensori delle parti, assumeva la causa in decisione.
L’appello deve essere accolto.
L’interpretazione che il giudice di prime cure ha dato della clausola del capitolato di gara (p. 20, punto 4.3.1.), la quale, in sede di punteggio tecnico, attribuiva sino a 14 punti all’impresa che avesse una “sede operativa in un raggio di 40 Km dal Comune di Aosta e sue caratteristiche (personale in servizio, attrezzature tecnico-impiantistiche, telefoniche)”, è erronea.
Il T.A.R. ha ritenuto che tale clausola debba essere intesa nel senso che oggetto di valutazione sia la sede che l’impresa concorrente si impegna ad apprestare in seguito all’aggiudicazione della gara.
È invece lo stesso tenore letterale della lex specialis, chiaro e inequivocabile, ad imporre una lettura del bando che richieda la sussistenza di una sede operativa, da parte dell’impresa concorrente, al momento di presentazione dell’offerta e non già, come invece ha opinato il T.A.R., il mero impegno a porre tale sede in Aosta.
Nell’interpretazione delle clausole del bando per l’aggiudicazione di un contratto d’appalto, laddove tali clausole abbiano, come nel caso di specie, un senso inequivocabile, deve darsi prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretto ad evidenziare pretesi significati e ad ingenerare incertezze nell’applicazione (Cons. St., sez. V, 16.1.2012, n. 319).
Il senso della clausola è inequivocabile nel richiedere la valutazione per la sede operativa in un raggio di almeno 40 km dal Comune di Aosta.
Tale lettura del bando, l’unica invero consentita dal tenore lettore del bando, è ancor più necessitata, sul piano logico, dalla considerazione che non avrebbe ragionevole significato e sarebbe anzi fonte di insindacabile arbitrio in sede di attribuzione del punteggio tecnico, da parte della stazione appaltante, valutare non una situazione di fatto già esistente, ma l’impegno a realizzare tale situazione – nel caso di specie l’approntamento della sede operativa – da parte della concorrente, preferendo una mera intenzione o un generico impegno ad un dato di fatto oggettivamente accertabile già al momento della valutazione dell’offerta.
Un simile ipotetico criterio di valutazione, al di là della sua irragionevolezza ed arbitrarietà, porrebbe la stazione appaltante nell’impossibilità di verificare ex ante la serietà e la realizzabilità dell’impegno, sicché essa potrebbe sanzionare soltanto ex post il mancato rispetto di quest’obbligo, con la revoca o la decadenza dell’aggiudicazione, come ha anche sottolineato lo stesso giudice di prime cure, ricorrendo tuttavia ad un argomentazione che, oltre a rivelare l’infondatezza dell’assunto dal quale muove, appare del tutto contraria ad un principio di economicità e buon andamento, costringendo la stazione appaltante, con un meccanismo incongruo, a privilegiare un’impresa rispetto ad un’altra, sulla base di una mera dichiarazione programmatica, per poi revocare l’aggiudicazione dell’impresa inottemperante anziché, come appare più logico ed efficiente, valorizzare, già in sede di punteggio, un dato di fatto già esistente.
Non ha nemmeno pregio l’argomento secondo il quale, così ragionando, si finirebbe per introdurre un requisito di partecipazione alla gara che discrimina le imprese non aventi sede nella Valle d’Aosta, poiché la clausola del bando non esclude certo tali imprese dalla partecipazione alla gara, comprimendo illegittimamente la liberà di concorrervi da parte di queste, ma si limita a valorizzare ragionevolmente e, comunque, non eccessivamente, in termini di punteggio tecnico (non più di 14 punti su 60), la circostanza che un’impresa partecipante abbia la propria sede nel Comune di Aosta, in base ad un condivisibile criterio di prossimità, soprattutto in ragione dell’oggetto dell’appalto, che riguarda la manutenzione, la fornitura e la mappatura degli estintori in uso nelle strutture ospedaliere della USL.
La valutazione effettuata dalla stazione appaltante, pertanto, non appare né ingiusta né irragionevole né illegittima, essendo stata compiuta sulla base di una lex specialis che, per le ragioni esposte, va esente da qualsivoglia censura.
Deve qui peraltro aggiungersi che, anche volendo accedere all’interpretazione del T.A.R., CONTROINTERESSATA non aveva assunto, comunque, un credibile impegno all’allestimento della sede, soprattutto ove si consideri che essa non aveva offerto seri elementi in grado di assicurare alla stazione appaltante che la sede destinata di via Chambery, n. 143, sarebbe pervenuta nell’effettiva disponibilità della stessa concorrente, come dimostrano, del resto, anche le stesse vicende del giudizio penale che ha visto coinvolto, proprio in relazione a questa vicenda, Luigi Antonucci, accusato di turbativa d’asta e assolto dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 1780/2010, solo sulla base della non condivisibile interpretazione giuridica della clausola del bando seguita anche dal T.A.R.
Ne segue che l’appello deve essere accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso proposto in prime cure da Luigi Antonucci.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in prime cure da CONTROINTERESSATA di Luigi Antonucci.
Condanna CONTROINTERESSATA di Luigi Antonucci a rifondere in favore di U.S.L. Regione Autonoma Valle d’Aosta le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 5.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Pier Luigi Lodi, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)