sabato , 25 Marzo 2023

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la legittimità esclusione di un concorrente conclude, per lui, definitivamente il procedimento di gara e la sua posizione rispetto al bene della vita su cui verte la procedura non assume altra configurazione che quella di interesse di fatto

la legittimità esclusione di un concorrente conclude, per lui, definitivamente il procedimento di gara e la sua posizione rispetto al bene della vita su cui verte la procedura non assume altra configurazione che quella di interesse di fatto, del tutto privo di rilevanza e tutela giuridica, atteso che è la partecipazione alla gara che costituisce il fatto legittimante che radica nel concorrente l’interesse ad impugnarne l’esito”, e ciò neppure sotto il profilo dell’interesse strumentale alla rinnovazione della gara, avendo, anche in questo caso, il soggetto legittimamente escluso un interesse di mero fatto alla sua rinnovazione, allo stesso modo di qualunque altro soggetto
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo avverso un ricorso per esclusione da una procedura per omessa dichiarazione del possesso della capacità giuridica a sottoscrivere i contratti con la pa in quanto <la dichiarazione omessa è dovuta ad un “errore” e si riferisce ad un dato “storico” e, quindi, integrabile come chiarito dalla giurisprudenza, il cui possesso, oltre che dimostrato con la nota del 4.10.2007, era anche ben noto a causa del contratto in corso, altrimenti di impossibile prosecuzione, e già implicito nella dichiarazione (espressamente effettuata) dell’assenza di fattispecie esclusive di cui alle lettere da a) ad i) del I comma dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, dal momento che quella stabilità nella successiva lett. m) (mancanza di una sanzione interdittiva ai sensi dell’art. 9, II comma, del D.Lgs. n.231/2001) deriva pur sempre da reato>?

 

sentenza numero 166 del 2 aprile 2009, emessa dal Tar Marche, Ancona

 


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