Legittima riammissione di un’impresa nella cui polizza provvisoria nella prima pagina, alla sezione “condizioni particolari”, era apposta la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c
la giurisprudenza prevalente ritiene irrilevante la doglianza con cui si lamenta, in una gara d’appalto pubblico, l’inadeguata custodia delle buste contenenti un’offerta presentata, quando non sia proposto alcun elemento atto a far ritenere che possa essersi verificata la sottrazione o la sostituzione dei plichi, od un qualche altro fatto rilevante ai fini della regolarità della procedura di gara, a causa di tale asserito difetto di custodia (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 20 settembre 2001, n. 4973).
Nel caso di specie parte ricorrente, pur ipotizzando che la polizza sia stata sostituita, non allega elementi fattuali, anche solo indiziari, idonei a fare dubitare della veridicità delle circostanze precedentemente della polizza presentata
sentenza numero 181 del 16 marzo 2010 emessa dal Tar Umbria, Perugia
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