Legittima revoca di un appalto con relativa escussione della cauzione provvisoria: in due mesi i luoghi, oggetto di specifica visione da parte dell’aggiudicataria (presa visione dei luoghi che non contiene riserva alcuna in ordine all’accessibilità e praticabilità dei luoghi in cui deve essere installato il cantiere ed eseguiti i lavori,), non possono essere mutati in maniera tale da giustificare il rifiuto, da parte della ditta prima classificata, di immediata esecuzione dei lavori
Il rifiuto da parte della società appellante di sottoscrivere il verbale relativo al permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori (imputabile ad una asserita inaccessibilità dell’area ed alla folta vegetazione) risulta pretestuoso.
Risulta inverosimile, che nel corso di poco più di due mesi, il mutamento dello stato dei luoghi sia stato di portata tale da giustificare le doglianze dell’aggiudicataria in ordine all’inaccessibilità dell’area e alla folta vegetazione nel frattempo cresciuta.
la stessa condizione dei luoghi è riferita dal perito come “…una intricata rete di ruderi e rovine (l’intero comparto crollò in occasione del sisma del 1930 e da allora lasciato alla mercede del tempo)…”, e che tale condizione non poteva sfuggire in sede di sopralluogo, anche in relazione alla natura dei lavori commessi in appalto, oltre che alla semplice toponomastica del luogo, non per caso individuato come “Rione Fossi”;
la decisione numero 7665 del 7 dicembre 2009, emessa dal Consiglio di Stato
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