deve recisamente escludersi la fondatezza della prospettazione dell’appellante, secondo cui l’incameramento della cauzione (id est: l’escussione della polizza fideiussoria) presupponga l’intervenuta formale aggiudicazione provvisoria.
In ragione dell’essenziale funzione di garanzia della serietà e attendibilità dell’offerta e del “patto d’integrità”, è evidente, invece, che la cauzione (nel senso lato) copre ogni ipotesi nella quale la mancata sottoscrizione del contratto, e a monte il non conseguito perfezionamento dei suoi presupposti procedimentali (aggiudicazione provvisoria e definitiva), sia addebitabile all’offerente
decisione numero 6302 del 22 dicembre 2014 pronunciata dal Consiglio di Stato
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