- la documentazione è comunque inidonea a costituire prova del possesso del requisito di capacità tecnica, in quanto alcuni dei suddetti documenti contabili risultano antecedenti all’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara (avvenuta il 15 maggio 2017), ed alcune fatturazioni non risultano riconducibili alla tipologia di attività oggetto dell’appalto.
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