<Le disposizioni contenute nei bandi di gara e nelle lettere di invito devono ritenersi integrate con le norme di legge aventi valore imperativo, senza necessità di uno specifico rinvio, essendo principio valido in ogni procedimento concorsuale quello per cui, anche se il bando costituisce la lex specialis, le leggi c.d. autoesecutive devono essere comunque applicate, benché non espressamente richiamate (v. C.d.S., Sez. IV, 6 febbraio 1995 n. 54; TAR Umbria, 2 maggio 2002, n. 242; TAR Piemonte Torino, sez. II. 28 maggio 1998, n. 224).
Il Tar Sicilia, sezione di Palermo, con la sentenza numero 313 del 28 febbraio 2005 ci insegna che
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