L’autentica notarile apposta in calce alla sottoscrizione dell’agente assicuratore della garanzia provvisoria al termine della polizza è idonea a garantire anche l’autenticità della identica sottoscrizione contestualmente apposta in calce all’ “appendice” comprendente le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione e di ultrattività della polizza oltre la scadenza prevista (clausole entrambe considerate essenziali dal bando di gara)
In tema di validità dell’autentica notarile per l’appendice di una polizza provvisoria, il Tar Puglia, Bari, con la sentenza numero 5466 del 7 dicembre 2005 ci insegna che:
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