l’attestazione Soa deve basarsi su documenti autentici, e non può rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsità.
Invero, la non imputabilità della falsità all’impresa che ha conseguito l’attestazione acquista rilevanza ai soli fini del rilascio di nuova attestazione, in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell’art. 17, lett. m), d.P.R. n. 34 del 2000, sussiste il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione
decisione numero 515 del 4 febbraio 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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