Non sussistendo dunque l’obbligo di attendere per un determinato lasso di tempo l’eventuale attivazione da parte del concorrente pretermesso dei rimedi previsti dall’ordinamento, non può nemmeno trovare applicazione l’articolo 121, comma 1, lettera c), Cod. proc. amm.
sentenza numero 39 del 28 gennaio 2015 pronunciata dal Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste
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