lunedì , 25 Settembre 2023

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l’appellante ribadisce che la controinteressata doveva essere esclusa perché i progettisti non hanno sottoscritto l’offerta economica ed agli stessi non è intestata la garanzia provvisoria

Tutte queste censure sono infondate.

Consiglio di Stato decisione numero 1810 del 5 maggio 2016

con riferimenti alla confermata sentenza di primo grado T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZIONE I, n. 525/2015


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l’appellante ribadisce che la controinteressata doveva essere esclusa perché i progettisti non hanno sottoscritto l’offerta economica ed agli stessi non è intestata la garanzia provvisoria Reviewed by on . Consiglio di Stato decisione numero 1810 del 5 maggio 2016 con riferimenti alla confermata sentenza di primo grado T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZIONE I, n. 5 Consiglio di Stato decisione numero 1810 del 5 maggio 2016 con riferimenti alla confermata sentenza di primo grado T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZIONE I, n. 5 Rating: 0
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