lunedì , 29 Maggio 2023

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La “riorganizzazione” dell’offerta operata dal ricorrente risulterebbe comunque (e parimenti) inammissibile, poiché mirata a rinforzare un settore autonomo nevralgico e centrale nella valutazione di affidabilità dell’offerta, quale il Piano Economico Finanziario, mediante una irrituale trasmigrazione da altre voci, non collegate ratione materiae

la ricorrente, chiamata a giustificare la sostenibilità economica del progetto con i dati contenuti nel documento presentato in sede di gara, ha in realtà incrementato di quasi il doppio i ricavi originari, alterando in modo indiscutibile le condizioni iniziali dell’offerta

Tar Abruzzo, L’Aquila sentenza numero 315 del 24 maggio 2016


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La “riorganizzazione” dell’offerta operata dal ricorrente risulterebbe comunque (e parimenti) inammissibile, poiché mirata a rinforzare un settore autonomo nevralgico e centrale nella valutazione di affidabilità dell’offerta, quale il Piano Economico Finanziario, mediante una irrituale trasmigrazione da altre voci, non collegate ratione materiae Reviewed by on . Tar Abruzzo, L'Aquila sentenza numero 315 del 24 maggio 2016 [level-accesso-ai-contenuti-del-blog] [toggle style="closed" title="alcuni importanti passaggi"] il Tar Abruzzo, L'Aquila sentenza numero 315 del 24 maggio 2016 [level-accesso-ai-contenuti-del-blog] [toggle style="closed" title="alcuni importanti passaggi"] il Rating: 0
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