Secondo la controinteressata (ricorrente incidentale), poiché la busta della documentazione amministrativa viene aperta per prima, la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa prima che si potesse conoscere il contenuto della busta contenente l’offerta tecnica.
La tesi non può essere condivisa.
sentenza numero 2 del 7 gennaio 2015 pronunciata dal Tar Lombardia, Brescia
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