Né vale a giustificare il comportamento gravemente negligente della ricorrente, nell’adempimento degli obblighi posti a suo esclusivo carico quale datore di lavoro, l’esistenza di un credito verso un soggetto terzo ovvero la richiesta a quest’ultimo di effettuare il versamento in via sostitutiva, trattandosi di situazioni non contemplate dalla vigente normativa. Invero, l’art.4 del d.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 disciplina un caso di intervento sostitutivo in fattispecie del tutto diversa da quella in esame, stabilendo, al secondo comma, che quando le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono (ex art. 6, commi 3 e 4) un documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva di uno dei soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento “trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza”. Trattasi, infatti, di norma posta a tutela dei lavoratori, come si evince chiaramente anche dalla rubrica del titolo II del citato regolamento di esecuzione, che consente alla stazione appaltante, in fase di attuazione del rapporto contrattuale, di intervenire in via sostitutiva in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore dell’appalto, trattenendo poi il relativo importo in sede di pagamento del corrispettivo
sentenza numero 96 del 9 gennaio 2014 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
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