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La ratio art 38 è consentire alla stazione appaltante di escludere dalla gara imprese ritenute inaffidabili

E’ inconferente che i reati non siano stati definitivamente accertati in sede giudiziaria
In ogni caso l’esercizio dei poteri di autotutela della stazione appaltante non presuppone il definitivo accertamento giudiziale dei presupposti di fatto valutati dall’amministrazione, essendo sufficiente la valutazione in concreto operata dalla stessa Amministrazione sui fatti imputabili all’impresa
La gravità dei fatti contestati è in re ipsa (reati ambientali e truffa aggravata) ed è stata adeguatamente valutata dall’amministrazione nella motivazione degli atti impugnati
Non appare seriamente contestabile che il rapporto fiduciario tra la stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria di una gara venga ad essere gravemente compromesso nel caso in cui le persone fisiche titolari dell’impresa e gli organi gestionali della stessa siano imputati di gravi reati (nel caso di specie, reati ambientali e truffa aggravata) commessi in danno della stessa stazione appaltante
E se anche “la lettera” dell’art. 38 comma 1 lett. f del d.lgs. 163/2006 non appare direttamente invocabile nella fattispecie in esame (diversi essendo, formalmente, il soggetto giuridico imputato di negligenza e malafede nell’esecuzione di un pregresso appalto e quello partecipante alla nuova gara), applicabile ne è però “la ratio”, che è quella di consentire alla stazione appaltante di escludere dalla gara imprese ritenute inaffidabili perché responsabili di negligenze o di malafede nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali con la stessa amministrazione appaltante, o anche con altre amministrazioni (secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale).
a cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza  numero 425 del 5 aprile 2013 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino 

 

Sentenza integrale

N. 00425/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00596/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 596 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
RICORRENTE. STRADE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Mia Callegari e Andrea Fenoglio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Susa, 35;

contro

PROVINCIA di TORINO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Silvana Gallo e Francesca Massacesi, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura provinciale in Torino, corso Inghilterra, 7/9;

nei confronti di

CONTROINTERESSATA RODOLFO S.R.L., non costituita;
S.C. EDILI DI CONTROINTERESSATA 2 RENZO S.A.S., non costituita;
CONTROINTERESSATA 3 S.C.A.R.L., non costituita;

per l’annullamento

 

a) con il ricorso introduttivo:

– della determinazione prot. n. 40-14212 in data 30 aprile 2012, con la quale la Provincia di Torino ha revocato l’aggiudicazione definitiva alla società RICORRENTE. Strade s.r.l., relativa all’appalto avente ad oggetto il seguente lavoro:”alluvione maggio 2008. sistemazione tratti stradali della s.p. 169 nei comuni di Prali e Salza di Pinerolo”;

– della determinazione prot. num. 41-14213 del 30 aprile 2012;

– della determinazione prot. num. 42-14211 in data 30 aprile 2012;

– di tutti gli atti e dei provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi o comunque connessi, ivi compresa la nota prot. num. 27840 in data 3 aprile 2012;

 

b) con i motivi aggiunti depositati il 5.12.2012:

– della determinazione n. 77-30418 in data 3 agosto 2012 del dirigente del servizio contratti di concerto con il dirigente del servizio progettazione ed esecuzione degli interventi di viabilità della Provincia di Torino, comunicata in data 22 ottobre 2012;

– della determinazione n.75-304123 in data 3 agosto 2012 del dirigente del servizio contratti, comunicata in data 22 ottobre 2012;

– della determinazione n. 76-30337 in data 3 agosto 2012 del dirigente del servizio contratti, comunicata in data 22 ottobre 2012a) con il ricorso introduttivo:

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. La società ricorrente è risultata aggiudicataria definitiva, con provvedimenti del 26.10.2011 e 28.11.2011, di tre gare bandite dalla Provincia di Torino per l’affidamento di alcuni lavori di manutenzione stradale.

2. Prima della stipulazione dei relativi contratti, peraltro, la Provincia di Torino ha adottato le determinazioni dirigenziali prot. nn. 40-14211, 40-14112, 40-14213 in data 30 aprile 2012 con le quali ha revocato le predette aggiudicazioni.

3. Tali decisioni sono state assunte ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 163/2006, in conseguenza del venir meno del rapporto fiduciario con l’impresa aggiudicataria.

3.1. A tale conclusione la stazione appaltante è pervenuta dopo aver ricevuto, in data 13 gennaio 2012, quale parte offesa dal reato, la notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Torino nei confronti, tra gli altri, di C_ Domenico e Cu_ Giuseppe per reati ambientali (artt. 256 e 260 D. Lgs. 152/2006), nonché nei confronti dello stesso C_ Domenico (in qualità di amministratore unico della società Alfa s.r.l.) e dello stesso Cu_ Giuseppe (in qualità di direttore tecnico della medesima società) per il reato di truffa aggravata di cui all’art. 640 comma 2 c.p., nell’ambito dell’appalto relativo ad alcuni lavori di manutenzione stradale aggiudicato nel 2008 dalla Provincia di Torino all’ATI Beta Building s.p.a. / Alfa s.r.l..

3.2. Secondo l’ipotesi accusatoria, i predetti C_ Domenico e Cu_ Giuseppe, nelle rispettive qualità, nell’esecuzione di lavori riferiti al contratto d’appalto di cui sopra, attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, avrebbero gestito, organizzato, trasportato e abbandonato in siti non autorizzati un’ingente quantità di rifiuti, predisponendo per la stazione appaltante formulari di identificazione attestanti falsamente il loro regolare smaltimento, in tal modo inducendo in errore la Provincia in ordine al regolare svolgimento dei lavori e determinando l’Amministrazione a pagare le somme stabilite per il relativi stati di avanzamento.

3.3. Nel predetto procedimento penale la Provincia di Torino si è costituita parte civile nei confronti di tutti gli imputati per il risarcimento dei danni patrimoniali, morali e d’immagine sofferti in conseguenza dei fatti contestati, anche in considerazione della risonanza che i fatti hanno avuto sugli organi di stampa.

3.4. Ciò posto, a fondamento della decisione di revocare le predette aggiudicazioni già disposte in favore di RICORRENTE. Strade, la Provincia di Torino ha svolto un’articolata motivazione nella quale ha esposto di aver ritenuto che la società Alfa s.r.l. (coinvolta nel procedimento penale) e la società RICORRENTE. Strade s.r.l. (aggiudicataria delle tre nuove gare), “seppur giuridicamente distinte, siano, di fatto lo stesso operatore economico, con la stessa organizzazione aziendale ed equivalente management”.

3.5. A tale conclusione la Provincia è pervenuta attraverso le seguenti considerazioni:

a) RICORRENTE. Strade s.r.l. ha acquistato da Alfa s.r.l. , in data 25 febbraio 2010, il ramo d’azienda “costituito dal complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività di esecuzione di lavori stradali, opere fluviali e difese spondali, sicurezza stradale e consolidamento del suolo”;

b) la proprietà di RICORRENTE. Strade s.r.l. fa capo rispettivamente a:

– C_ Natale, già proprietario di quote della cedente Alfa s.r.l., unitamente al fratello C_ Diego e al padre C_ Domenico, amministratore unico di Alfa s.r.l. fino al 30.09.2011 e attualmente liquidatore della medesima società (quest’ultimo coinvolto nel procedimento penale di cui sopra);

– Cu_ Giuseppe, attuale amministratore unico della RICORRENTE. Strade s.r.l., già direttore tecnico e procuratore speciale con ampi poteri di Alfa s.r.l. dal marzo 2004 al maggio 2011 (anch’egli coinvolto nel predetto procedimento penale);

c) RICORRENTE. Strade s.r.l. e Alfa s.r.l. hanno la medesima sede legale in Torino, via Avogadro 20, mentre quella che era la sede operativa di Alfa s.r.l. (via Olivetti n. 4, in Rivarolo Canavese), è divenuta la sede operativa di RICORRENTE. Strade s.r.l. a seguito della cessione d’azienda del 2010.

3.6. La revoca delle aggiudicazioni è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, a seguito della quale l’interessata ha presentato le proprie osservazioni, che l’amministrazione ha respinto sul rilievo “che le stesse non risultano contenere elementi che conducano a valutazioni difformi da quelle fin qui espresse”.

4. Con ricorso notificato il 25 maggio 2012 e depositato il 6 giugno 2012, RICORRENTE. Strade s.r.l. ha impugnato i predetti atti di revoca e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, sulla base di due motivi, con i quali ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere, nei termini che saranno diffusamente esposti nel prosieguo.

5. Si è costituita la Provincia di Torino, contestando il fondamento del ricorso con articolate difese e chiedendone il rigetto.

6. Con ordinanza n. 395/12 del 29 giugno 2012 la Sezione ha respinto la domanda cautelare con articolata motivazione, ritenendo il ricorso privo di apprezzabili profili di fumus boni iuris.

7. Su appello dell’interessata, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con ordinanza n. 3872/12 del 27 settembre 2012 , “ritenuto che le questioni di diritto oggetto del giudizio necessitano della celere definizione in sede di merito”, ha accolto l’appello e per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha accolto l’istanza cautelare “ai soli fini della celere definizione del merito in primo grado”.

8. Peraltro, già prima della notifica dell’appello cautelare, la Provincia di Torino ha adottato le determinazioni dirigenziali nn. 77-30418, 76-30337 e 75-30412 del 3 agosto 2012 con le quali ha aggiudicato i tre appalti in questione alle imprese seconde classificate, rispettivamente: Controinteressata Rodolfo s.r.l., S.C. Edil di Controinteressata 2 Renzo s.a.s. e Controinteressata 3 s.c.a.r.l.

9. La ricorrente ha impugnato queste ultime determinazioni con motivi aggiunti consegnati per la notifica il 21 novembre 2012 e depositati il 5 dicembre 2012, e ne ha chiesto l’annullamento per “illegittimità derivata” , in quanto atti consequenziali ai provvedimenti impugnati con il ricorso principale.

10. La Provincia di Torino ha replicato con memoria, evidenziando, tra l’altro, che l’amministrazione ha sospeso la stipula dei contratti fino alla definizione del presente giudizio.

11. La difesa di parte ricorrente ha quindi rinunciato alla domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti.

12. In prossimità dell’udienza di discussione, le parti hanno integrato le proprie difese.

13. All’udienza pubblica del 21 marzo 2013, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

14. Il giorno successivo è stato pubblicato il dispositivo n. 350/2013 della presente decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti e va respinto.

1. Con il primo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 7, 10 e 21 octies della legge n. 241/90, nonché vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; ha lamentato che l’amministrazione non abbia replicato alla diffuse osservazioni presentate dall’interessata dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ma si sia limitata a ribadire quanto già asserito in detta comunicazione, confutando le deduzioni di parte con formule di mero stile; in tal modo, secondo la ricorrente, la sua partecipazione al procedimento amministrativo sarebbe stata ridotta ad un vuoto simulacro.

1.1. La censura non può essere condivisa.

1.2. La disposizione di cui all’art. 10 lett. b) della L. n. 241 del 1990 impone all’amministrazione procedente di “valutare” le osservazioni, ovvero di tenerne conto e di non ignorarle. Peraltro, come già osservato in sede cautelare, l’obbligo per l’amministrazione di tenere conto delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione di avvio del procedimento non impone la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso (T.A.R. Brescia Sez. I, 04 maggio 2012, n. 772; T.A.R. Sardegna Sez. II, 23 febbraio 2012, n. 181; T.A.R. Liguria, Sez. I, 21 marzo 2011, n. 432; T.A.R. Napoli, Sez. VII, 7 maggio 2010, n. 3072; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 4 agosto 2006, n. 6950).

1.3. Ancora di recente il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire tale principio, affermando che “non può ritenersi illegittimo un provvedimento amministrativo per mancata valutazione di una memoria inoltrata nel corso del procedimento dall’interessato nel caso in cui il provvedimento stesso dia atto espressamente atto degli scritti “difensivi” prodotti; tale circostanza vale da sé a mandare esente il provvedimento finale adottato dal vizio denunciato, posto che non incombe sull’Amministrazione l’onere di confutare in maniera analitica le osservazioni presentate” (Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2013 n. 1605).

1.4. Il precedente di questa Sezione richiamato dalla difesa di parte ricorrente (sentenza 30 giugno 2011, n. 718) non è conferente al caso di specie, giacchè nel caso deciso da quella sentenza l’amministrazione non aveva neppure esaminato le osservazioni dell’interessato, mentre nel caso qui in esame l’amministrazione le ha esaminate, benchè, non condividendole, le abbia poi confutate ricorrendo ad una formula sintetica, peraltro richiamando l’analitica motivazione posta a fondamento della revoca adottata.

1.5. L’opposta conclusione patrocinata dalla parte ricorrente, secondo cui l’amministrazione avrebbe l’onere, oltre che di motivare adeguatamente l’atto conclusivo del procedimento, anche di esaminare e confutare puntualmente le deduzioni dell’interessato, costituirebbe un inutile aggravio del procedimento, senza arrecare alcuna utilità all’interessato e senza nulla aggiungere alle sue possibilità di tutela giurisdizionale.

2. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c. 1 lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e omessa valutazione di circostanze rilevanti.

2.1. In particolare, la ricorrente ha contestato che Alfa s.r.l. e RICORRENTE. Strade s.r.l. facciano capo ad un medesimo operatore economico; secondo la ricorrente si tratterebbe di due soggetti giuridici distinti, ciascuno dotato di un’autonoma personalità giuridica e di propri distinti amministratori; la stessa cessione del ramo di azienda da Alfa s.r.l. e RICORRENTE. Strade s.r.l. sarebbe stata espressamente assentita dalla Provincia di Torino, senza alcuna opposizione; secondo la ricorrente l’atto di revoca sarebbe carente sotto il profilo motivazionale in quanto si fonderebbe sulla valutazione di un mero decreto di fissazione di un’udienza preliminare relativo ad una serie di fatti-reato non ancora accertati giudizialmente, riferiti ad un soggetto giuridico distinto dalla ricorrente e asseritamente commessi in epoca in cui quest’ultima non era venuta ancora ad esistenza; ha osservato la ricorrente che l’art. 38 comma 1 lettera f del D. Lgs. 163/2006 è norma di stretta interpretazione e non può essere applicata allorquando la valutazione di grave negligenza o di malafede nell’esecuzione di un contratto pubblico sia imputabile ad un soggetto giuridico diverso dall’impresa concorrente; inoltre, l’amministrazione provinciale avrebbe omesso di valutare la “gravità” dei fatti in questione ai fini del giudizio di inaffidabilità del concorrente; infine, la valutazione di inaffidabilità formulata dall’amministrazione nei confronti della ricorrente sarebbe contraddittoria in quanto la stessa Provincia non avrebbe adottato un analogo provvedimento di revoca in relazione ad un altro appalto, tuttora in corso, in cui la ricorrente sta eseguendo lavori di manutenzione stradale in favore della Provincia in qualità di “subappaltatrice autorizzata”.

2.2. Osserva il collegio che le doglianze formulate dalla parte ricorrente non possono essere condivise.

2.3. Il potere della stazione appaltante di revocare l’atto di aggiudicazione di una pubblica gara per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di un mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, costituisce espressione di principi generali dell’ordinamento giuridico, i quali, oltre che espressamente codificati dall’art. 21 quinquies della l. 241/90, trovano fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall’art. 97 della Costituzione, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa.

2.4. L’esercizio di tale potere, tenuto conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse che lo giustificano, non è subordinato al ricorrere di ipotesi tipiche, tassativamente predeterminate dal legislatore; comporta, peraltro, l’obbligo dell’Amministrazione di fornire un’adeguata motivazione in ordine alla natura e alla gravità delle ragioni poste a fondamento dell’atto di autotutela, motivazione che costituisce, del resto, lo strumento per consentire il sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo.

2.5. Nel caso di specie, i provvedimenti di revoca delle aggiudicazioni sono stati adottati dalla Provincia di Torino per il venir meno del rapporto fiduciario con l’impresa aggiudicataria, in conseguenza di fatti conosciuti dalla stazione appaltante solo in data successiva all’aggiudicazione. La revoca dell’aggiudicazione non è stata disposta, quindi, in funzione sanzionatoria, ma a presidio dell’elemento fiduciario che deve necessariamente connotare, sin dal momento genetico, i rapporti contrattuali di appalto pubblico.

2.6. Il rapporto fiduciario si fonda sull’intuitus personae, e quindi sull’affidabilità del soggetto giuridico con cui l’amministrazione si trova a contrattare, ma, prima ancora, sull’affidabilità delle persone fisiche che, in quanto detentori di rilevanti quote di partecipazione dell’ente o di penetranti poteri gestori, concretamente operano dietro il paravento della soggettività giuridica. E pertanto non appare né illogico né irragionevole che allorquando tali persone siano attinte dal sospetto di gravi comportamenti commessi in danno della stessa amministrazione appaltante, questa possa cautelarsi in via di autotutela rescindendo ogni rapporto con l’operatore economico di cui quei soggetti sono espressione.

Diversamente opinando, se nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i privati la mera forma giuridica dovesse prevalere, sempre e comunque, sulla sua sostanza umana ed economica, fino al punto di impedire all’amministrazione di svolgere quelle normali considerazioni, anche di semplice buon senso, che sono invece consuete nei rapporti contrattuali tra privati (come quella, appunto, di interrompere ogni rapporto con soggetti ritenuti, a ragion veduta, inaffidabili) si finirebbe per legittimare un principio che, in nome di astratte esigenze di tutela dell’iniziativa economica privata, finirebbe per introdurre una irragionevole disparità di trattamento in danno della pubblica amministrazione e dell’interesse collettivo di cui essa è portatrice, creando i presupposti per il facile diffondersi di pratiche elusive della normativa in materia di accesso alle pubbliche gare, prima fra tutte quella consistente nell’occultare dietro lo schermo societario la presenza dominante di soggetti privi dei requisiti di partecipazione o ritenuti inaffidabili dall’amministrazione appaltante.

2.8. Nel caso di specie, nella motivazione degli atti impugnati l’amministrazione provinciale ha diffusamente esposto le ragioni per cui ha ritenuto sussistente una coincidenza tra i soggetti rinviati a giudizio per gravi reati commessi nei suoi confronti nell’esecuzione di un diverso rapporto contrattuale e i soggetti titolari della proprietà e dei poteri di amministrazione dell’attuale ricorrente.

2.9. In particolare, sono stati ritenuti decisivi in tal senso:

– la circostanza che RICORRENTE Strade s.r.l. è subentrata nel 2010, a seguito di cessione del ramo d’azienda, nella medesima attività d’impresa prima svolta da Alfa s.r.l.;

– la circostanza che la proprietà di RICORRENTE. Strade s.r.l. fa capo a C_ Natale (già proprietario di quote della cedente Alfa s.r.l., unitamente al fratello e al padre C_ Domenico, quest’ultimo imputato nel procedimento penale), nonché a Cu_ Giuseppe (anch’egli imputato nel procedimento penale) già direttore tecnico e procuratore speciale di Alfa s.r.l. e attualmente amministratore unico di RICORRENTE. Strade s.r.l.;

– la circostanza, infine, che le due società hanno le medesime sedi legali e operative.

3.0. Ritiene il collegio che le conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione sulla scorta di tali elementi siano ragionevoli e condivisibili.

3.1. Non appare seriamente contestabile che il rapporto fiduciario tra la stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria di una gara venga ad essere gravemente compromesso nel caso in cui le persone fisiche titolari dell’impresa e gli organi gestionali della stessa siano imputati di gravi reati (nel caso di specie, reati ambientali e truffa aggravata) commessi in danno della stessa stazione appaltante.

3.2. E’ quindi inconferente che RICORRENTE. Strade s.r.l. sia un soggetto giuridico formalmente distinto da Alfa s.r.l., dal momento che a minare il rapporto fiduciario con la stazione appaltante è sufficiente la circostanza che le persone fisiche che ne detengono le quote e la gestione siano le stesse imputate di gravi reati commessi in danno dell’amministrazione, e nei cui confronti quest’ultima si è costituita parte civile nel procedimento penale.

3.3. E se anche “la lettera” dell’art. 38 comma 1 lett. f del d.lgs. 163/2006 non appare direttamente invocabile nella fattispecie in esame (diversi essendo, formalmente, il soggetto giuridico imputato di negligenza e malafede nell’esecuzione di un pregresso appalto e quello partecipante alla nuova gara), applicabile ne è però “la ratio”, che è quella di consentire alla stazione appaltante di escludere dalla gara imprese ritenute inaffidabili perché responsabili di negligenze o di malafede nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali con la stessa amministrazione appaltante, o anche con altre amministrazioni (secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale).

3.4. E dunque bene ha fatto la stazione appaltante a richiamare la norma in questione nella motivazione degli atti impugnati.

3.5. In tale prospettiva, è inconferente che i reati non siano stati definitivamente accertati in sede giudiziaria. Intanto, la deduzione è vera solo in parte, limitatamente all’imputato Cu_ Giuseppe, il quale non è stato ancora giudicato ma solo rinviato a giudizio con provvedimento del 21 maggio 2012 (doc. 20 Provincia), mentre non è vero per C_ Domenico, che sempre in data 21 maggio 2012 – quindi prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio – ha patteggiato una pena a dieci mesi di reclusione (doc. 21 Provincia). In ogni caso l’esercizio dei poteri di autotutela della stazione appaltante non presuppone il definitivo accertamento giudiziale dei presupposti di fatto valutati dall’amministrazione, essendo sufficiente la valutazione in concreto operata dalla stessa Amministrazione sui fatti imputabili all’impresa.

3.6. Altrettanto inconferente è la circostanza che la stazione appaltante avesse nel 2010 autorizzato la cessione del ramo d’azienda da Alfa s.r.l. a RICORRENTE. Strade s.r.l. senza sollevare obbiezioni, dal momento che la conoscenza dei fatti di rilievo penale imputabili alla società cedente e ai suoi legali rappresentanti è stata acquisita dall’amministrazione provinciale solo successivamente.

3.7. La gravità dei fatti contestati è in re ipsa (reati ambientali e truffa aggravata) ed è stata adeguatamente valutata dall’amministrazione nella motivazione degli atti impugnati.

3.8. Infondata, infine, è la doglianza con cui parte ricorrente lamenta che in un diverso appalto corrente con la provincia di Torino RICORRENTE. Strade s.r.l. avrebbe portato a compimento la commessa, in qualità di subappaltatrice autorizzata, senza subire provvedimenti analoghi a quelli impugnati nel presente giudizio. La difesa provinciale, a questo riguardo, ha evidenziato – senza essere contraddetta dalla ricorrente – che il riferimento di parte ricorrente è a due sottocantieri che hanno impegnato la ricorrente per pochi giorni e per importi di esigua entità, e in cui sia l’autorizzazione al subappalto sia la realizzazione di gran parte dei lavori sono avvenuti in data antecedente alla conoscenza da parte dell’Amministrazione dei fatti di rilievo penale commessi in suo danno.

4. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni fin qui esposte, il ricorso introduttivo è infondato e va rigettato.

5. Per l’effetto vanno rigettati anche i motivi aggiunti, dal momento che l’accertata legittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo esclude in radice la configurabilità di profili di illegittimità derivata degli atti consequenziali impugnati con i motivi aggiunti.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti indicati in epigrafe, li respinge.

Condanna la parte ricorrente a rifondere alla Provincia di Torino le spese di lite, che liquida forfettariamente in € 5.000,00 (cinquemila), incluso l’importo già liquidato per la fase cautelare, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Pescatore, Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

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