sabato , 23 Settembre 2023

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La prestazione di una cauzione provvisoria di importo deficitario non è causa di esclusione

Con un ultimo motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto la violazione del punto 10 del bando di gara, non essendo stata esclusa dalla procedura di gara l’Impresa Controinteressata 3 Salvatore, che aveva presentato una cauzione provvisoria inferiore all’importo prescritto nel bando. 

Anche questa censura è priva di pregio, in quanto, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, da cui questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, “è illegittima l’esclusione dalla gara della concorrente che abbia presentato una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto dal bando di gara: l’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 ha previsto la tassatività delle cause di esclusione, tra le quali non rientra la prestazione di una cauzione provvisoria di importo deficitario (ex multis, Cons. Stato, n. 493 del 2012; Tar Sicilia, Palermo, n. 647 del 2013). 

Anche per il Consiglio di Stato_Cons. Stato, n. 493 del 2012;_è illegittima l’esclusione dalla gara dell’appellata per aver presentato una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto 

La novella legislativa che ha introdotto il comma 1 bis all’art. 46, impone una diversa interpretazione anche dell’art. 75, che già la giurisprudenza di merito ha fatto propria, valorizzando la diversa formulazione letterale del comma 6, in relazione al comma 8, e rendendo evidente l’intento di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata prestazione della cauzione provvisoria, al contrario della cauzione definitiva, che garantisce l’impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto e giustifica l’esclusione dalla gara 

l’Amministrazione non può disporre l’esclusione del concorrente che abbia presentato la cauzione di importo inferiore a quello richiesto, e in applicazione della regola di cui all’art. 46, comma 1, deve consentire la regolarizzazione degli atti, tempestivamente depositati, ovvero consentire l’integrazione della cauzione insufficiente. 

a cura di Sonia Lazzini 

passaggio tratto dalla sentenza numero 934  del 19 settembre  2013 pronunciata dal Tar Calabria, Catanzaro

Sentenza integrale

N. 00934/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01074/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Impresa Ricorrente Rosario, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Via, con domicilio eletto presso lo studio di Maurizio Via in Cosenza, via Roma N 141;
contro
Comune Di Rossano, rappresentato e difeso dall’avv. Donatella Caliò, con domicilio eletto presso lo studio di Giuseppe Spadafora in Catanzaro, via XX Settembre, 63;
nei confronti di
Impresacontrointeressata Geom. Giuseppe, Edil Controinteressata 2 S.n.c., Ditta Controinteressata 3 Salvatore; Impresacontrointeressata , rappresentato e difeso dagli avv. Achille Morcavallo, Elisabettacontrointeressata , con domicilio eletto presso lo studio di Achille Morcavallo in Cosenza, c.so Luigi Fera, 108;
per l’annullamento della determinazione del Comune di Rossano n. 1182/12, avente ad oggetto aggiudicazione lavori realizzazione ponte sul torrente Citrea, pedonale-carrabile e ciclabile all’impresacontrointeressata Giuseppe;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Rossano e di Impresacontrointeressata ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2013 il dott. Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con determina n. 526 del 23.4.2012, il Comune di Rossano indiceva una gara d’appalto con procedura aperta per i lavori di “Realizzazione ponte sul Citrea (area Frasso – V.le S.Angelo) pedonale – carrabile e ciclabile”, per l’importo di € 592.247,64, oltre ad € 14.212,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Alla procedura, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, partecipavano 91 imprese, tra cui l’Impresa Ricorrente Rosario e l’Impresacontrointeressata Giuseppe.
In data 14.6.2012, la Commissione di gara si riuniva per l’apertura dei plichi ed il consequenziale esame della documentazione: le imprese partecipanti venivano tutte ammesse alla procedura e, dopo aver aperte le buste con l’offerta economica, la migliore offerta risultava quella prodotta dall’Impresa Ricorrente Rosario, a cui venivano aggiudicati i lavori con determina dirigenziale n. 828 del 26.6.2012.
A seguito di ricorso giurisdizionale proposta dall’Impresacontrointeressata , l’Amministrazione comunale, con nota n. 21958 del 31.7.2012, comunicava all’Impresa Ricorrente la sospensione delle operazioni di gara e, poi, procedeva, con determina dirigenziale n. 1055 del 23.8.2012, alla revoca in autotutela dell’aggiudicazione disposta in suo favore, all’esclusione dalla gara di due concorrenti ed alla aggiudicazione della gara in favore dell’Impresacontrointeressata Giuseppe.
Tuttavia, successivamente, con determina dirigenziale n. 1110 del 6.9.2012, il Comune resistente revocava l’aggiudicazione disposta in favore dell’Impresacontrointeressata e rimetteva gli atti al seggio di gara, riconvocando tutte le ditte partecipanti in data 13.9.2012 per la riapertura dei plichi e la verifica di quanto contestato in contraddittorio con le parti.
In data 7.9.2012, l’Impresa Ricorrente comunicava, con nota n. 24885, la sua intenzione di proporre ricorso giurisdizionale, atteso che, dalla presa visione degli atti, sarebbero emerse altre irregolarità che si riservava di comunicare alla Stazione Appaltante nel termine di dieci giorni.
Alla data di riapertura di tutti i plichi, avvenuta in data 13.9.2012 con l’assenza dell’Impresa Ricorrente Rosario, il Presidente riteneva di non dover escludere dalla gara le imprese che non avevano presentato il certificato di presa visione, alla luce del fatto che tale certificato non era richiesto dal bando di gara a pena di esclusione e che, comunque, le concorrenti avevano presentato, in sostituzione, una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000. Disponeva, invece, l’esclusione della Edil Project snc, poiché riconosceva che le dichiarazioni rese ex art. 38 del d.lgs n. 163 del 2006 erano state formulate e sottoscritte solo dal socio Agostino Nigro, nonostante la società fosse composta da due persone, entrambe soci, legali rappresentanti e direttori tecnici (ovvero geom. Agostino Nigro e geom. Giuseppe Romano).
La commissione di gara procedeva alla rielaborazione delle offerte e, tenendo conto della nuova soglia di anomalia, la migliore offerta risultava quella prodotta dall’Impresacontrointeressata Giuseppe.
Così, con determinazione dirigenziale n. 1182 del 17.9.2012, veniva revocata la precedente determinazione n. 828 del 26.6.2012, approvato il verbale di gara del 13.9.2012 ed aggiudicati i lavori all’Impresacontrointeressata Giuseppe.
L’impresa Ricorrente Rosario, con nota del 4.10.2012, inoltrava preavviso di ricorso ex art. 243 bis del d.lgs n. 163 del 2006. Il Comune di Rossano, con nota del 17.10.2012, riscontrava la nota di cui sopra, comunicando i motivi del mancato accoglimento della richiesta di annullamento in autotutela della gara.
Contro la revoca dell’aggiudicazione disposta in suo favore e contro l’aggiudicazione disposta in favore dell’Impresacontrointeressata , l’Impresa Ricorrente Rosario proponeva il presente gravame, a cui fondamento, deduceva, in primo luogo, eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e giusto procedimento.
Si lamentava, in particolare, che i plichi contenenti le offerte e la documentazione presentati dalle imprese partecipanti alla procedura di gara erano stati fatti oggetto di ripetute aperture incontrollate, in seduta privata e senza alcuna verbalizzazione. Ed invero, la Stazione appaltante, a fronte delle denunciate irregolarità, avrebbe dovuto adottare adeguate misure di conservazione dei plichi e della loro integrità prima di procedere al riesame degli stessi. Per contro, detto riesame era stato compiuto, in un primo momento, dal dirigente del settore gare del Comune resistente, senza alcuna cautela e senza indire una seduta pubblica.
Peraltro, la riapertura delle operazioni di gara e il riesame della documentazione presentata dai concorrenti senza disporre alcuna cautela sono stati aggravati dal fatto che é stata riscontrata la mancanza di un documento – la dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 – attestato come esistente dalla commissione di gara nella verifica eseguita nella seduta pubblica del 14.6.2012.
L’impresa ricorrente denunciava, poi, la violazione degli art. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, non essendole stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca in autotutela dell’aggiudicazione disposta in suo favore, e dell’art. 3 della medesima legge, per difetto di motivazione in ordine all’interesse pubblico concreto e attuale al ritiro dell’atto.
Infine, si deduceva violazione del punto 10 del bando di gara, non essendo stata esclusa dalla procedura di gara l’Impresa Controinteressata 3 Salvatore, che aveva presentato una cauzione provvisoria inferiore all’importo prescritto nel bando.
Con ricorso notificato in data 19.11.2012, l’Impresa Ricorrente proponeva motivi aggiunti di censura, con cui impugnava la nota del 17.10.2012 con cui l’Amministrazione comunale aveva assunto le sue determinazioni in ordine al preavviso di rigetto. La ricorrente deduceva a fondamento del ricorso per motivi aggiunti, le medesime censure poste a fondamento del ricorso principale e chiedeva la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato.
Si costituivano in giudizio sia l’Amministrazione comunale, sia la controinteressata Impresacontrointeressata , le quali eccepivano, in via preliminare, l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso principale per omessa impugnazione della decisione della Stazione appaltante sul preavviso di rigetto, poi gravata con motivi aggiunti. Nel merito, chiedevano insisteva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza collegiale del 9.11.2012, il Tribunale rigettava la domanda cautelare, osservando che “la ditta Edilproject snc aveva presentato domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta di data 12.6.2012, contenente le dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs.163/2006, sottoscritta dal solo geom. Agostino Nigro e non anche dal geom. Giuseppe Romano, socio della medesima società” e che “tale omissione, rendendo illegittima l’ammissione della detta società alla procedura di gara, consentiva alla stazione appaltante di agire in via autotutela, al fine di rimuovere l’illegittimità stessa”. Inoltre, riteneva il Collegio che “la mancata comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado, nel caso di specie, può essere ritenuta inidonea ad inficiare il procedimento stesso, atteso che, da un lato, la società ricorrente era comunque a conoscenza della procedura di autotutela avviata dalla stazione appaltante, con possibilità di partecipare al procedimento ed interloquire con l’Amministrazione e, dall’altro, il criterio di aggiudicazione, rispondendo a criteri matematici, non avrebbe comunque consentito di modificare la graduatoria, risolvendosi l’attività del seggio di gara, sotto questo profilo, in una attività vincolata”. Si rilevava, infine, che “non risulta fondata la censura relativa alla mancata esclusione dalla gara di altro concorrente (ditta Controinteressata 3)- che avrebbe consentito l’aggiudicazione in favore della ricorrente – per violazione della lex specialis sulla determinazione dell’importo della cauzione provvisoria, atteso che l’aver presentato una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto, al contrario di quanto avviene per la cauzione definitiva, non giustificava l’esclusione dalla gara (Cons. Stato n.493/2012)”.
Con ordinanza del 18.12.2012, il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, rilevava che “il ricorso di primo grado appare meritevole di sollecito approfondimento nel merito” e che “non emergono invece i presupposti per la sospensione cautelare medio tempore”.
Nelle memorie depositate in prossimità della pubblica udienza, la controinteressata deduceva che, in data 20.11.2012, era stato stipulato il contratto con la Stazione appaltante e, in data 16.1.2013, erano stati consegnati i lavori. Questi, peraltro, erano stati in gran parte eseguiti, con la conseguenza che la loro ultimazione era prossima. Ciò premesso, essa eccepiva l’inammissibilità del ricorso, perché l’impresa ricorrente non aveva formulato istanza di declaratoria di inefficacia del contratto, né domanda di risarcimento del danno e aveva omesso di impugnare il verbale di consegna dei lavori, nel merito, si ribadiva l’infondatezza del ricorso.
Il Comune di Rossano deduceva che i lavori erano stati eseguiti per il 43,34% dell’importo contrattuale e un ulteriore 35% era in fase di ultimazione e che l’ammontare delle lavorazioni residue sarebbe, pertanto, pari al 20% circa. In via preliminare, eccepiva anch’essa l’inammissibilità del ricorso, perché l’impresa ricorrente non aveva formulato istanza di declaratoria di inefficacia del contratto, né domanda di risarcimento del danno. Nel merito, insisteva per l’infondatezza del ricorso.
L’impresa ricorrente rilevava, nelle memorie difensive, che con il ricorso per motivi aggiunti aveva espressamente chiesto il subentro nel contratto, previa declaratoria di inefficacia e che l’impugnativa del verbale di consegna dei lavori e la mancata domanda di risarcimento per equivalente non influivano sulla legittimazione ad agire o sull’interesse al ricorso. Nel merito, ribadiva i motivi di ricorso, lamentando, in particolare, la violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto esso non richiede la relativa dichiarazione con riferimento al direttore tecnico.
Alla pubblica udienza del 19.7.2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.In via preliminare rileva il Collegio, che, per ragioni di economia processuale, possono non esaminarsi le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dall’Amministrazione resistente e dall’impresa controinteressata.
Nel merito, infatti, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che qui di seguito si espongono.
Come si è esposto in narrativa, oggetto del gravame sono i provvedimenti con cui il Comune di Rossano ha revocato l’aggiudicazione della gara d’appalto per i lavori di “Realizzazione ponte sul Citrea (area Frasso – V.le S.Angelo) pedonale – carrabile e ciclabile”, indetta con determina n. 526 del 23.4.2012, disposta in favore dell’impresa ricorrente (determina dirigenziale n. 1110 del 6.9.2012) e ha disposto l’aggiudicazione in favore dell’Impresacontrointeressata (determinazione dirigenziale n. 1182 del 17.9.2012).
2. Con un primo gruppo di censure, parte ricorrente ha denunciato eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e giusto procedimento: la Stazione appaltante, infatti, senza adottare adeguate misure di conservazione dei plichi contenenti le offerte e la documentazione presentati dalle imprese partecipanti alla procedura di gara, avrebbe proceduto al riesame degli stessi in seduta privata e senza alcuna verbalizzazione. Peraltro, la riapertura delle operazioni di gara e il riesame della documentazione presentata dai concorrenti senza disporre alcuna cautela in ordine alla loro integrità sarebbero stati aggravati dal fatto che è stata riscontrata la mancanza di un documento – la dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 – attestato come esistente dalla commissione di gara nella verifica eseguita nella seduta pubblica del 14.6.2012.
Il motivo di ricorso è privo di pregio.
Ritiene il Collegio che, al fine di esaminare le censure sollevate dall’impresa ricorrente, sia opportuno ripercorrere l’iter procedimentale seguito dalla Stazione appaltante.
Dopo aver aggiudicato la gara all’Impresa Ricorrente Rosario con determina dirigenziale n. 828 del 26.6.2012, l’Amministrazione comunale, con nota n. 21958 del 31.7.2012, comunicava all’aggiudicataria stessa la sospensione delle operazioni di gara e, poi, procedeva, con determina dirigenziale n. 1055 del 23.8.2012, alla revoca in autotutela dell’aggiudicazione disposta in suo favore, all’esclusione dalla gara di due concorrenti ed alla aggiudicazione della gara in favore dell’Impresacontrointeressata Giuseppe.
A ciò era indotta dalla proposizione di ricorso giurisdizionale da parte dell’Impresacontrointeressata .
Tuttavia, successivamente, con determina dirigenziale n. 1110 del 6.9.2012, il Comune resistente revocava l’aggiudicazione disposta in favore dell’Impresacontrointeressata e rimetteva gli atti al seggio di gara, riconvocando tutte le ditte partecipanti in data 13.9.2012 per la riapertura dei plichi e la verifica di quanto contestato in contraddittorio con le parti.
Alla data di riapertura di tutti i plichi, avvenuta in data 13.9.2012 con l’assenza dell’Impresa Ricorrente Rosario, il Presidente riteneva di non dover escludere dalla gara le imprese che non avevano presentato il certificato di presa visione, alla luce del fatto che tale certificato non era richiesto dal bando di gara a pena di esclusione e che, comunque, le concorrenti avevano presentato, in sostituzione, una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. Disponeva, invece, l’esclusione della Edil Project snc, poiché riconosceva che le dichiarazioni rese ex art. 38 del d.lgs n. 163 del 2006 erano state formulate e sottoscritte solo dal socio Agostino Nigro, nonostante la società fosse composta da due persone, entrambe soci, legali rappresentanti e direttori tecnici (ovvero geom. Agostino Nigro e geom. Giuseppe Romano).
La commissione di gara procedeva alla rielaborazione delle offerte e, tenendo conto della nuova soglia di anomalia, la migliore offerta risultava quella prodotta dall’Impresacontrointeressata Giuseppe, a cui, con determinazione dirigenziale n. 1182 del 17.9.2012, revocata la precedente determinazione n. 828 del 26.6.2012 e approvato il verbale di gara del 13.9.2012, venivano aggiudicati i lavori.
Ciò premesso, osserva il Collegio che infondata è la censura afferente alla violazione delle regole della buona e corretta amministrazione e del principio di pubblicità e del giusto procedimento, in quanto la riapertura delle operazioni di gara e il riesame della documentazione presentata dai concorrenti sarebbero avvenuti in seduta riservata, senza essere accompagnati dalla dovuta verbalizzazione.
Ed invero, come si è detto, a seguito di un primo controllo espletato direttamente dalla Stazione appaltante – all’esito del quale si revocava in autotutela l’aggiudicazione già disposta e si procedeva all’aggiudicazione della gara in favore dell’Impresacontrointeressata Giuseppe – il Comune resistente aveva nuovamente revocato, in autotutela, detta aggiudicazione ed aveva rimesso gli atti al seggio di gara, il quale, riconvocate le ditte partecipanti in seduta pubblica, aveva aggiudicato provvisoriamente l’appalto all’Impresacontrointeressata Giuseppe.
Il verbale della seduta pubblica del 13.9.2012, svoltasi alla presenza dei rappresentanti delle imprese, dà conto del compimento delle attività di rituale verifica delle offerte e della documentazione presentata.
Insomma, non si ravvisa alcuna violazione del principio di pubblicità, in quanto la commissione, dopo un primo controllo svolto dalla Stazione appaltante, ha effettuato un’ulteriore verifica in seduta pubblica, accompagnata dalla dovuta verbalizzazione.
Peraltro, è pacifico in giurisprudenza che l’Amministrazione, in applicazione del principio dell’autotutela, possa attuare un procedimento di riesame per emendare eventuali vizi della procedura, che si siano tradotti in illegittimità degli atti di gara. La possibilità di rivedere in via di autotutela l’aggiudicazione, anche riaprendo la gara in relazione all’illegittima ammissione o all’illegittima esclusione di una o più imprese, si fonda infatti sul principio costituzionale di buon andamento e di non aggravamento del procedimento: principio che impegna l’Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire e che, quindi, autorizza il riesame di quelli già adottati, quando ciò sia necessario od opportuno, alla luce di un nuovo apprezzamento della fattispecie o di circostanze sopravvenute, anche al fine di prevenire successive contestazioni (ex multis, Tar Sicilia, Catania, n. 854 del 2011; Tar Lazio, Roma, n. 32215 del 2010).
La circostanza che il riesame della procedura di gara, svolto direttamente dalla commissione di gara in seduta pubblica e poi approvato dalla Stazione appaltante, sia stato preceduto da un’attività di controllo di quest’ultima, peraltro confluita in atti poi dalla stessa revocati in autotutela, è priva di rilievo e, soprattutto, non vale ad inficiare la successiva attività del seggio di gara e dell’Amministrazione aggiudicatrice. Ciò perché l’ambito del riesame svolto dal Comune di Rossano non ha intaccato gli accertamenti dei fatti materiali compiuti dal seggio di gara, riferendosi esclusivamente all’interpretazioni della lex di gara, ossia della necessità di presentare il certificato di presa visione ovvero della sufficienza della dichiarazione sostitutiva per alcune imprese, nonché della necessità che la dichiarazioni ex art. 38 del d.lgs n. 163 del 2006 sia sottoscritta da entrambi soci, legali rappresentanti e direttori tecnici per la Edil Projet Srl.
Ne consegue che, in tal caso, il riesame dei risultati di gara ben poteva essere legittimamente compiuto attraverso le procedure ordinarie e, comunque, ha portato alla riconvocazione del seggio di gara e all’indizione di una nuova seduta pubblica.
Deve, infatti, rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto dall’impresa ricorrente, nella fattispecie all’esame del Tribunale, la Stazione appaltante prima e il seggio di gara dopo non hanno attestato l’inesistenza di un documento – la dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 di uno dei direttori tecnici – che la commissione di gara aveva attestato come esistente. La dichiarazione allegata all’offerta della Edil Projet Srl è sempre la stessa; tuttavia, il seggio di gara, riesaminando il proprio operato, si è avveduto che essa era insufficiente, riportando il timbro di entrambi i direttori tecnici, ma essendo stata sottoscritta da uno solo di essi.
Osserva, infine, il Collegio che non può prendersi in considerazione la censura di violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, sotto il profilo che la relativa dichiarazione non sarebbe stata necessaria con riferimento al direttore tecnico, in quanto si tratta di motivo nuovo, che dedotto solamente con le memorie depositate in prossimità della pubblica udienza , deve ritenersi inammissibile.
2. Con un secondo gruppo di censure, l’impresa ricorrente ha, poi, denunciato violazione degli art. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, non essendole stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca in autotutela della aggiudicazione disposta in suo favore, e dell’art. 3 della medesima legge, per difetto di motivazione in ordine all’interesse pubblico concreto e attuale al ritiro dell’atto.
Anche questi motivi di ricorso sono infondati.
Ed invero, come già rilevato dal Collegio in sede cautelare, la mancata comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado, nel caso di specie, può essere ritenuta inidonea ad inficiare il procedimento stesso, atteso che, da un lato, la società ricorrente era comunque a conoscenza della procedura di autotutela avviata dalla Stazione appaltante, la quale le aveva comunicato la sospensione delle operazioni di gara, dandole così la possibilità di partecipare al procedimento ed interloquire con l’Amministrazione e, dall’altro, il criterio di aggiudicazione, rispondendo a criteri matematici, non avrebbe comunque consentito di modificare la graduatoria, risolvendosi l’attività del seggio di gara, sotto questo profilo, in una attività vincolata.
Ciò comporta che anche la motivazione del provvedimento di revoca, dando atto delle ragioni di riscontrata illegittimità dei precedenti atti di gara, è adeguata e sufficiente, anche in considerazione del brevissimo tempo trascorso tra l’aggiudicazione disposta in favore della ricorrente (14.6.2012) e la sua revoca (23.8.2012) e della riferita circostanza di un ricorso giurisdizionale presentato da una delle imprese partecipanti alla gara.
3. Con un ultimo motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto la violazione del punto 10 del bando di gara, non essendo stata esclusa dalla procedura di gara l’Impresa Controinteressata 3 Salvatore, che aveva presentato una cauzione provvisoria inferiore all’importo prescritto nel bando.
Anche questa censura è priva di pregio, in quanto, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, da cui questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, “è illegittima l’esclusione dalla gara della concorrente che abbia presentato una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto dal bando di gara: l’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 ha previsto la tassatività delle cause di esclusione, tra le quali non rientra la prestazione di una cauzione provvisoria di importo deficitario (ex multis, Cons. Stato, n. 493 del 2012; Tar Sicilia, Palermo, n. 647 del 2013).
4. Anche il ricorso per motivi aggiunti va rigettato, in quanto con esso sono state dedotte, le medesime censure poste a fondamento del ricorso principale.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti vanno rigettati.
Attesa la complessità delle questioni trattate, possono compensarsi le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Guido Salemi, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere
Lucia Gizzi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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