Tar Lazio, Roma sentenza numero 7388 del 27 giugno 2016
Deve in primo luogo chiarirsi quale sia la corretta interpretazione del requisito della definitività dell’accertamento delle violazioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, previsto dal citato art. 38, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 163 del 2006 come causa di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Si premette al riguardo che, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del d.l. n. 69/2013 (che riproduce sostanzialmente la procedura già prevista dall’art. 7 del D.M. 24.10.2007), è stata introdotta una procedura che consente all’impresa richiedente il rilascio della certificazione contributiva di sanare la propria posizione, prima della definitiva certificazione negativa: segnatamente, in virtù di tale procedura, l’Ente previdenziale, qualora riscontri delle irregolarità, deve invitare l’operatore richiedente a sanare la propria posizione entro il termine di quindici giorni e, soltanto qualora quest’ultimo non effettui la predetta regolarizzazione della propria posizione entro il termine richiamato, potrà adottare un DURC negativo.
Va tuttavia precisato che, secondo l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 5 e 6 del 29.2.2016), dal quale non vi è ragione di discostarsi, l’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i), ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.
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