Da respingere, infine, risultano le censure del ricorso concernenti l’incameramento della cauzione. Invero, il bando richiama espressamente in più punti, con riguardo alla cauzione provvisoria, la disciplina dell’art. 75 del codice dei contratti. In proposito, come chiarito in giurisprudenza, (Cons. St., sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4905; sez. V, 12 febbraio 2007, n. 554; sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5792), la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende dall’art. 75, n 6, d.lgs. n. 163 del 2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, intendendosi per fatto dell’affidatario “qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile”. Ora, risulta evidente, a giudizio del Collegio, che la mancata stipulazione del contratto, da cui origina la presente questione, è stata disposta per fatto della ricorrente.
Tar Potenza, numero 865 del 19 dicembre 2014