lunedì , 29 Maggio 2023

Home » 2. Cauzioni » La possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende dall’art. 75, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, intendendosi per fatto dell’affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali di cui all’art. 38

La possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende dall’art. 75, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, intendendosi per fatto dell’affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali di cui all’art. 38

Nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici, i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità

Consiglio di Stato decisione numero 1471 del 13 aprile 2016

Con l’ultimo motivo di appello, si critica la statuizione reiettiva della censura con cui si era contestata la legittimità dell’atto di incameramento della cauzione provvisoria, in quanto disposta in difetto dei presupposti che la autorizzano e, in particolare, la riscontrata mancanza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dall’art.48 d.lgs. n.163 del 2006.

Anche tale doglianza è infondata e va disattesa.


Per leggere interamente l'articolo...

Effettua il login

Accedi gratuitamente per 15 giorni

> ATTIVA LA PROVA GRATUITA

La possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende dall’art. 75, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, intendendosi per fatto dell’affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali di cui all’art. 38 Reviewed by on . Consiglio di Stato decisione numero 1471 del 13 aprile 2016 Con l’ultimo motivo di appello, si critica la statuizione reiettiva della censura con cui si era con Consiglio di Stato decisione numero 1471 del 13 aprile 2016 Con l’ultimo motivo di appello, si critica la statuizione reiettiva della censura con cui si era con Rating: 0
UA-24519183-2