Consiglio di Stato decisione numero 1471 del 13 aprile 2016
Con l’ultimo motivo di appello, si critica la statuizione reiettiva della censura con cui si era contestata la legittimità dell’atto di incameramento della cauzione provvisoria, in quanto disposta in difetto dei presupposti che la autorizzano e, in particolare, la riscontrata mancanza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dall’art.48 d.lgs. n.163 del 2006.
Anche tale doglianza è infondata e va disattesa.
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