IL CONSIGLIO DI STATO_decisione numero 1389 del 24 marzo 2014_rimette l’escussione al suo posto!
L’art.75 del codice dei contratti non trova dunque applicazione soltanto con riguardo alla fase, successiva all’aggiudicazione, della stipulazione del contratto, ma anche, come sottolineato nell’appello dell’Avvocatura dello Stato, per fatto dell’affidatario, intendendosi per tale qualunque ostacolo alla stipulazione a quest’ultimo riferibile e dunque anche in caso di difetto di requisiti generali, di cui all’art.38 d.lgs. n.163/2006, palesatisi prima dell’aggiudicazione.
la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende dall’art. 75 comma 6 D.L.vo n. 163 del 2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, intendendosi per fatto dell’affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali di cui all’art. 38 citato