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la polizza di garanzia provvisoria doveva essere prodotta in conformità del dm n 123 del 2004

il termine di operatività della garanzia provvisoria presentata dalle controinteressate era di quindici giorni, il Collegio rileva che l’apparente contraddittorietà non emergeva solo dal confronto della norma del bando richiamata dalle ricorrenti e dal relativo chiarimento della stazione appaltante con la norma di cui al capitolato speciale ma anche all’interno del bando stesso

 

GIUSTO UN'OSSERVAZIONE

il Tar si riferisce alla polizza cauzione con la dicitura “la polizza di garanzia provvisoria ” con questo a voler intendere che vi è una differenza con la CAUZIONE PROVVISORIA?

se cosi’ fosse, allora come interpretare il comma 2 bis dell’articolo 38?


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la polizza di garanzia provvisoria doveva essere prodotta in conformità del dm n 123 del 2004 Reviewed by on . il termine di operatività della garanzia provvisoria presentata dalle controinteressate era di quindici giorni, il Collegio rileva che l’apparente contraddittor il termine di operatività della garanzia provvisoria presentata dalle controinteressate era di quindici giorni, il Collegio rileva che l’apparente contraddittor Rating: 0
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