In via pregiudiziale, va delibata la questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione di questa Corte dei conti nei confronti di un dipendente dell’Università Agraria di Nettuno. Sostiene l’appellante che l’ente non ha natura pubblica ma personalità di diritto privato, come del resto risulterebbe dallo Statuto; erroneamente, dunque, il Giudice territoriale avrebbe considerato sussistere la giurisdizione contabile in materia di gestione dei relativi beni.
La prospettazione attorea è del tutto infondata e non merita accoglimento
passaggio tratto dalla sentenza numero 34 del 14 gennaio 2015 pronunciata dalla Corte dei Conti Prima Sezione Centrale Di Appello
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alcuni importanti passaggi
Ed invero, come già chiarito dalla sentenza impugnata, la personalità giuridica di diritto privato di un ente (ma anche di una persona fisica) non costituisce elemento sufficiente a escludere la giurisdizione della Corte dei conti, se si tratta di un soggetto che amministra beni della collettività.
E’ sufficiente all’uopo richiamare, per quel che interessa il profilo all’odierno esame di questo Giudice d’appello, l’ordinanza 12 ottobre 2004, n. 20132, nella quale la Cassazione a Sezioni Unite ha riconosciuto che rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti le fattispecie di danno erariale relative a fatti commessi dall’ammini-stratore di un ente privato, destinatario di contributi vincolati, distratti irregolarmente dal fine pubblico cui sono destinati.
Sempre le Sezioni Unite della Cassazione, con la successiva sentenza 1° marzo 2006, n. 4511, hanno ulteriormente chiarito che la Corte dei conti può condannare anche i soggetti privati che ricevono indebitamente finanziamenti pubblici per la loro attività (pure privata). Più in particolare, ha osservato la Suprema Corte, in tema di riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice contabile “… il baricentro si è spostato dalla qualità del soggetto (privato o pubblico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare … egli realizza un danno per l’ente pubblico … di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile”. Concetti del tutto analoghi sono stati espressi dalle medesime SS.UU. nelle successive pronunzie in fattispecie relative all’utilizzo di fondi pubblici da parte di privati, tra le quali si possono ricordare le sentenze 20.10.2006, n. 22513, 20.11.2007, n. 24002, 18.7.2008, n. 19815, nonchè, da ultimo, la recentissima 26.11.2014, n. 25138.
La posizione del Giudice regolatore della giurisdizione è stata naturalmente fatta propria, senza esitazioni, anche dalla giurisprudenza contabile: possono ricordarsi in particolare, tra le tantissime, Corte dei conti, Sezione I d’appello, 1.6.2010, n. 387, 15.10.2009, n. 581 e 5.8.2008, n. 361; Sezione III d’appello, 16.3.2010, n. 202 e 2.10.2009, n. 397; Sezione giurisdizionale Lazio, 29.3.2010, n. 719; Sezione giurisdizionale Calabria, 17.2.2010, n. 170; Sezione giurisdizionale Sicilia, 27.11.2009, n. 2996; Sezione giurisdizionale Sardegna, 18.1.2008, n. 123.
Orbene, ritiene il Collegio che siano sufficienti le notazioni innanzi esposte, perché risulti chiara la presenza, nel caso all’esame, di tutti gli elementi caratterizzanti la giurisdizione contabile di responsabilità, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza su ricordata.
Se è vero, infatti, che l’Università Agraria di Nettuno ha personalità giuridica di diritto privato, ex art. 3, comma 1, lett. a) della legge 31.1.1994, n. 97, è non di meno palese che essa “(…) rappresenta la totalità dei cittadini del Comune di Nettuno, in materia di esercizio degli usi civici sui terreni di proprietà del demanio ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 (…) cura gli interessi agricoli, zootecnici e di conservazione dei valori ambientali e naturalistici dell’intera popolazione del Comune di Nettuno. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all’attività amministrativa”, secondo quanto riporta il suo Statuto, richiamato del resto anche dall’appellante. E che si tratti dello svolgimento di funzioni di pubblico interesse è specificato ulteriormente (qualora ve ne fosse bisogno) dall’inciso secondo cui l’Università Agraria ha come obiettivo il “… miglioramento costante dei propri beni terrieri a vantaggio dell’economia generale”. L’ente, dunque, ha come compito istituzionale quello di amministrare un patrimonio pubblico, a vantaggio dell’intera collettività.
Tali caratteristiche radicano, indiscutibilmente, la giurisdizione contabile di responsabilità, secondo quanto costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte nei confronti delle Università Agrarie: v., ex multis, Sezione II app., 7.3.2012, n. 142; Sezione III app., 11.5.2012, n. 353 e 7.3.2011, n. 233; Sezione giurisdizionale Lazio, 25.2.2014, n. 172, 7.5.2009, n. 853 e 17.3.2009, n. 376.
Il Collegio deve, dunque, affermare la propria giurisdizione in materia, con conseguente rigetto del relativo motivo d’appello.
sentenza integrale
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 34 2015 RESPONSABILITA’ 14/01/2015
Sentenza n.34/2015/A
REPUBBLICA ITALIANA
= ° =
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Martino COLELLA Presidente
Dott. Nicola LEONE Consigliere
Dott. Mauro OREFICE Consigliere
Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere relatore
Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO Consigliere
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 46961 del registro di segreteria, sull’appello proposto dal signor Emilio G_, rappresentato e difeso dall’avv. Leonardo Palombi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.to Bernardo Scavo in Roma, Via Scirè, n. 6,
avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio della Corte dei conti 21.10.2013, n. 696.
VISTI gli atti e documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2014, il consigliere relatore dr. Piergiorgio Della Ventura, l’avv. Leonardo Palombi per parte appellante, nonché il Pubblico ministero dr. Amedeo Federici;
Ritenuto in
F A T T O
Con la sentenza di cui in epigrafe, l’odierno ricorrente in appello è stato condannato al pagamento di € 150.995,51 in favore dell’Università Agraria di Nettuno, oltre a rivalutazione e interessi, per l’avvenuta appropriazione di somme di appartenenza dell’Ateneo, in qualità di segretario dell’ente, per conto del quale era stato autorizzato, con diverse delibere, a compiere investimenti in titoli non vincolati.
Per i medesimi fatti, il ricorrente è anche stato rinviato a giudizio presso il tribunale di Velletri per i reati di cui agli art. 640, n. 1 e 61, n. 9, del codice penale.
Più in particolare, secondo il primo Giudice l’appellante aveva prelevato somme di danaro dalla cassa dell’Università, facendole transitare sul proprio conto bancario per utilizzarle per spese e impegni di carattere personale.
= ° =
Avverso tale pronunzia il condannato ha proposto appello, ritualmente inoltrato.
Nel proprio atto di gravame l’interessato, nel chiedere la riforma della decisione impugnata, espone i seguenti motivi di censura:
1) difetto di giurisdizione della Corte dei conti la quale ha considerato l’ente di natura pubblica, mentre esso è di diritto privato, come risulterebbe dallo Statuto;
2) inammissibilità dell’azione della Procura regionale in pendenza del procedimento penale, per cui si domanda la sospensione, ex art. 295 c.p.c, per la pregiudizialità del medesimo e per evitare di doversi difendere davanti a due giudici diversi per gli stessi fatti e per il rischio di un contrasto di giudicato, nel caso fosse assolto, cosa che farebbe cadere la sua responsabilità;
3) nel merito, viene dedotta, in ordine al contestato comportamento doloso del G_, la contraddittorietà e insufficienza motiva-zionale della sentenza, nonché travisamento dei fatti e assenza di prove. Sotto tale profilo, viene fatto presente che il G_ non avrebbe ammesso di aver utilizzato, in tutto o in parte le somme dell’Università, anzi ha dichiarato e dimostrato nella sua memoria di costituzione, mediante la produzione di estratti conto intestati all’ente, che “tali somme non hanno mai lasciato le casse dell’ente per un solo istante”.
Il ricorrente lamenta quindi, in sostanza, di essere stato condannato per fatti non provati, riferiti alla istruttoria della Procura della Repubblica di Velletri, senza che il Requirente abbia fornito convincenti prove al riguardo.
L’appellante chiede, in via istruttoria, di acquisire copia della sentenza penale (che probabilmente è stata) pronunciata dal Tribunale di Velletri, nonché le risultanze dibattimentali e i verbali di udienza; in rito, dichiarare il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti e, in subordine, la sospensione del giudizio.
Nel merito, l’appellante insiste per l’assoluzione o, in via gradata, per la rideterminazione della entità del danno, nonché per la sospensione della sentenza impugnata.
= ° =
Con le proprie conclusioni, recentemente depositate, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell’appello proposto; le rimostranze di parte appaiono infatti, al Requirente, del tutto sfornite di supporto giuridico.
Sarebbe innanzitutto da disattendere la doglianza sul difetto di giurisdizione, che erroneamente poggerebbe sulla natura privatistica dell’Università agraria che ha patito il pregiudizio economico.
Al riguardo, evidenzia il PM che la giurisprudenza della Sezione Lazio di questa Corte dei conti (cita le sentenze nn. 376 e 853 del 2009) è stata costante nell’affermare la sottoposizione delle Università agrarie alla sua giurisdizione.
Sottolinea inoltre, sempre a tale proposito, che lo statuto del suddetto Ateneo prescrive che esso “nell’esercizio dei compiti istituzionali, cura gli interessi agricoli, zootecnici e di conservazione dei valori ambientali e naturalistici dell’intera popolazione del Comune di Nettuno. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all’attività amministrativa”. Il predetto ente inoltre, ricorda il Procuratore, ha come finalità il miglioramento costante dei propri beni terrieri a vantaggio dell’economia generale, rivelando, nella specie, una vocazione pubblicistica degli obiettivi strategici, a vantaggio della collettività amministrata. Osserva, ancora, che nel caso specifico si tratta di un ente che cura i beni destinati all’uso pubblico a beneficio dei cittadini di Nettuno, anche in materia di esercizio degli usi civici sui terreni di proprietà del demanio, in ossequio alla legge 1766 del 16.6.1927 e del R.D. n. 332 del 26.2.1928: pertanto, prosegue, indipendentemente dalla personalità giuridica di diritto privato, l’Università in disamina svolge una pubblica funzione, gestisce beni di uso collettivo e attende a finalità di pubblico interesse; questi elementi conferiscono all’Ente una configurazione che consente, secondo la giurisprudenza dominante della Corte di cassazione, di assoggettare l’Università agraria alla giurisdizione della Corte dei conti.
Da quanto precede discende, ad avviso del Requirente, che anche il segretario del suddetto Ateneo risponde al giudice contabile degli atti illeciti compiuti a danno dell’ente di appartenenza.
Sarebbe altresì da respingere l’ulteriore deduzione, anch’essa di carattere pregiudiziale, concernente l’inammissibilità o improcedibilità dell’azione della Procura regionale, in costanza di simultaneo processo penale pendente presso il Tribunale di Velletri, nel quale l’amministrazione universitaria si è costituita parte civile. Ricorda il PM come sia pacifico che l’eventuale indennizzo che può derivare all’ente dalla pronuncia del giudice penale non costituisce duplicato o sovrapposizione del risarcimento trattato nel processo amministrativo–contabile, poiché non coincide l’oggetto, la finalità e l’importo dei due giudizi, che restano separati e indipendenti. Del resto, aggiunge, da quando è stata eliminata la pregiudizialità del processo penale rispetto a quello civile e amministrativo con la riforma del codice di procedura, i due procedimenti possono proseguire su binari paralleli senza che l’uno debba attendere l’esito dell’altro.
Per le suesposte ragioni, secondo il Procuratore il Collegio di primo grado non era obbligato a sospendere la propria pronuncia ma, in estrema ipotesi, avrebbe potuto ricorrere ad una sospensione facoltativa, opzione che entra nella discrezionalità del Giudicante in rapporto agli elementi che restano da acquisire ai fini decisionali.
Nel merito, ritiene il Requirente che, dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Nettuno, risulti in modo inequivocabile che il ricorrente ha fatto uso distorto delle risorse appartenenti all’Università, in specie con società di cui il medesimo era amministratore o socio. I prelievi illeciti dalle casse dell’Ateneo sarebbero dimostrati e provati mentre, al contrario, l’appellante non avrebbe dato contezza del legittimo utilizzo delle somme di cui è stato accertato l’ammanco, ovvero della destinazione dei fondi non impiegati per gli investimenti finanziari per i quali era stato autorizzato.
L’addebito comminato al signor G_ pertanto, sempre secondo le conclusioni della Procura, riflette in pieno la responsabilità dello stesso per la diminuzione patrimoniale verificatasi in seguito al suo comportamento antidoveroso, da porre in diretta relazione causale col suddetto pregiudizio.
Il PM medesimo, dunque, conclude chiedendo che l’appello sia respinto e che le spese del doppio grado di giudizio siano addossate al ricorrente.
= ° =
All’udienza dibattimentale odierna, ha preso per primo la parola l’avv. Palombi, il quale si è riportato agli atti, per confermarne il contenuto.
Il Pubblico ministero, da parte sua, evidenzia che la vicenda all’esame rappresenta un esempio tipico di responsabilità contabile (non già meramente amministrativa). Rileva, in particolare, che l’interessato ha emesso il 4 luglio 2007 un assegno a se stesso; nel gennaio 2008 dispone un bonifico sul suo conto, poi ancora a febbraio e a giugno 2008; sempre nel febbraio 2008 preleva somme in contanti. Nessuna plausibile giustificazione egli ha fornito in merito a tali operazioni. Ritiene che non sia neppure necessaria, in proposito, la conoscenza della sentenza penale, che nulla potrebbe aggiungere ai fini di una corretta pronunzia da parte di questo Giudice contabile.
D I R I T T O
1. In via pregiudiziale, va delibata la questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione di questa Corte dei conti nei confronti di un dipendente dell’Università Agraria di Nettuno. Sostiene l’appellante che l’ente non ha natura pubblica ma personalità di diritto privato, come del resto risulterebbe dallo Statuto; erroneamente, dunque, il Giudice territoriale avrebbe considerato sussistere la giurisdizione contabile in materia di gestione dei relativi beni.
La prospettazione attorea è del tutto infondata e non merita accoglimento.
1.1. Ed invero, come già chiarito dalla sentenza impugnata, la personalità giuridica di diritto privato di un ente (ma anche di una persona fisica) non costituisce elemento sufficiente a escludere la giurisdizione della Corte dei conti, se si tratta di un soggetto che amministra beni della collettività.
E’ sufficiente all’uopo richiamare, per quel che interessa il profilo all’odierno esame di questo Giudice d’appello, l’ordinanza 12 ottobre 2004, n. 20132, nella quale la Cassazione a Sezioni Unite ha riconosciuto che rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti le fattispecie di danno erariale relative a fatti commessi dall’ammini-stratore di un ente privato, destinatario di contributi vincolati, distratti irregolarmente dal fine pubblico cui sono destinati.
Sempre le Sezioni Unite della Cassazione, con la successiva sentenza 1° marzo 2006, n. 4511, hanno ulteriormente chiarito che la Corte dei conti può condannare anche i soggetti privati che ricevono indebitamente finanziamenti pubblici per la loro attività (pure privata). Più in particolare, ha osservato la Suprema Corte, in tema di riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice contabile “… il baricentro si è spostato dalla qualità del soggetto (privato o pubblico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare … egli realizza un danno per l’ente pubblico … di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile”. Concetti del tutto analoghi sono stati espressi dalle medesime SS.UU. nelle successive pronunzie in fattispecie relative all’utilizzo di fondi pubblici da parte di privati, tra le quali si possono ricordare le sentenze 20.10.2006, n. 22513, 20.11.2007, n. 24002, 18.7.2008, n. 19815, nonchè, da ultimo, la recentissima 26.11.2014, n. 25138.
La posizione del Giudice regolatore della giurisdizione è stata naturalmente fatta propria, senza esitazioni, anche dalla giurisprudenza contabile: possono ricordarsi in particolare, tra le tantissime, Corte dei conti, Sezione I d’appello, 1.6.2010, n. 387, 15.10.2009, n. 581 e 5.8.2008, n. 361; Sezione III d’appello, 16.3.2010, n. 202 e 2.10.2009, n. 397; Sezione giurisdizionale Lazio, 29.3.2010, n. 719; Sezione giurisdizionale Calabria, 17.2.2010, n. 170; Sezione giurisdizionale Sicilia, 27.11.2009, n. 2996; Sezione giurisdizionale Sardegna, 18.1.2008, n. 123.
1.2. Orbene, ritiene il Collegio che siano sufficienti le notazioni innanzi esposte, perché risulti chiara la presenza, nel caso all’esame, di tutti gli elementi caratterizzanti la giurisdizione contabile di responsabilità, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza su ricordata.
Se è vero, infatti, che l’Università Agraria di Nettuno ha personalità giuridica di diritto privato, ex art. 3, comma 1, lett. a) della legge 31.1.1994, n. 97, è non di meno palese che essa “(…) rappresenta la totalità dei cittadini del Comune di Nettuno, in materia di esercizio degli usi civici sui terreni di proprietà del demanio ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 (…) cura gli interessi agricoli, zootecnici e di conservazione dei valori ambientali e naturalistici dell’intera popolazione del Comune di Nettuno. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all’attività amministrativa”, secondo quanto riporta il suo Statuto, richiamato del resto anche dall’appellante. E che si tratti dello svolgimento di funzioni di pubblico interesse è specificato ulteriormente (qualora ve ne fosse bisogno) dall’inciso secondo cui l’Università Agraria ha come obiettivo il “… miglioramento costante dei propri beni terrieri a vantaggio dell’economia generale”. L’ente, dunque, ha come compito istituzionale quello di amministrare un patrimonio pubblico, a vantaggio dell’intera collettività.
Tali caratteristiche radicano, indiscutibilmente, la giurisdizione contabile di responsabilità, secondo quanto costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte nei confronti delle Università Agrarie: v., ex multis, Sezione II app., 7.3.2012, n. 142; Sezione III app., 11.5.2012, n. 353 e 7.3.2011, n. 233; Sezione giurisdizionale Lazio, 25.2.2014, n. 172, 7.5.2009, n. 853 e 17.3.2009, n. 376.
Il Collegio deve, dunque, affermare la propria giurisdizione in materia, con conseguente rigetto del relativo motivo d’appello.
2. Sempre in rito, l’appellante deduce l’inammissibilità dell’azione della Procura regionale in pendenza del procedimento penale pendente per gli stessi fatti. L’interessato ritiene a tale proposito che debba essere disposta la sospensione del presente processo ex art. 295 c.p.c., onde scongiurare il rischio di un contrasto di giudicati.
Anche tale doglianza si appalesa priva di pregio.
2.1. Sotto il profilo generale, vale marcare e ribadire i differenti ambiti e finalità della giurisdizione civile (sia pure esercitata in sede penale), rispetto a quella di responsabilità amministrativa e contabile, intestata alla Corte dei conti: la prima tende al reintegro degli elementi del patrimonio di un soggetto ingiustamente danneggiato, la seconda è invece finalizzata ad accertare e sanzionare le responsabilità degli agenti pubblici che abbiano, con comportamenti contra legem, inferto una lesione all’efficienza dell’azione amministrativa, nonché alla sua indipendenza, buon andamento ed imparzialità. Ciò, in astratto, ben potrebbe giustificare l’esistenza di due contemporanee azioni innanzi alle due diverse giurisdizioni, attivate da soggetti differenti, senza che ciò comporti necessariamente la violazione né del principio del giusto processo, né di quello del ne bis in idem, dal momento che comunque, in sede esecutiva, si dovrebbe tenere conto di quanto già risarcito per effetto di precedenti condanne (cfr. Corte dei conti, Sezione I app., 14.11.2000 n. 331, 22.1.2002, n. 16 e 20.5.2010, n. 364; Sezione III app., 18.1.2002, n. 10).
Ma, in ogni caso, è certo che soltanto la definitiva conclusione della vicenda processuale in sede civile potrebbe comportare la preclusione dell’azione di responsabilità amministrativa nei confronti del reo, e solo in ordine al medesimo fatto per il quale fu definito quel giudizio (giurisprudenza costante: cfr, in terminis, Corte dei conti, Sezione II, 11.2.1985, n. 19; Sezione I, 28.10.1991, n. 325; SS.RR., 17.2.1992, n. 752; Sez. II app., 4.7.2001, n. 237).
Questo in termini generali.
2.2. Più in particolare, si ricorda poi che la consolidata, recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la sospensione necessaria del giudizio, di cui all’art. 295 c.p.c. – invocato dall’appellante – deve essere limitata ai soli casi di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, per prevenire cioè il rischio di un conflitto tra giudicati (ex plurimis, v. Cassazione, SS.UU., n. 14060/2004). Detto altrimenti, la norma in questione è applicata correttamente solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, l’indiscutibile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato; non è sufficiente, insomma, un rapporto di mera pregiudizialità logica (ex multis, cfr. Cassazione, Sezione II, 11.8.2011, n. 17212).
Tale severa posizione si è affermata con sempre maggiore vigore negli ultimi anni, in cui è emerso il disfavore dell’ordinamento nei confronti dei provvedimenti dichiarativi di una sospensione processuale, in quanto contraria ad una sollecita definizione delle vertenze, che costituisce a sua volta valore primario, sancito a livello costituzionale dal novellato art. 111 Cost. e, prima ancora, dall’art. 6 della CEDU, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole”). Tale disfavore verso un’irragionevole dilatazione dei tempi del processo ha come noto trovato espressione ed è stato sancito anche a livello normativo, con le disposizioni della legge 24 marzo 2001, n. 89 (v., in particolare, l’art. 2), la quale prevede infatti concrete ipotesi di “equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo”.
Questa stessa giurisprudenza contabile, senza esitazioni, ha condiviso e fatto propria l’interpretazione sopra esposta: v., ex multis, Sezioni riunite, 26.4.2012, n. 1/ord. e 21.6.2012, n. 3/ord.; Sezione I app., 15.3.2013, n. 217.
Ciò posto, nell’odierna fattispecie appare evidente la carenza di un necessario rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi.
Invero, nel caso in esame non rileva la qualificazione illecita del comportamento della persona interessata: ciò che è decisivo, ai fini dell’affermazione, o meno, della responsabilità di cui questo Giudice conosce, è l’accertamento della violazione delle regole che disciplinano la corretta gestione e il lecito impiego del denaro di pertinenza pubblica, a prescindere dal carattere penale della condotta. E, a tale proposito, la documentazione raccolta in atti si appalesa più che sufficiente per un adeguato scrutinio in tal senso, come correttamente affermato dal primo Giudice.
Appare evidente, dunque, come non possa rinvenirsi alcun rapporto di presupposizione tra l’accertamento dei fatti penali e la delibazione che compete, invece, al Giudice contabile; tra i due giudizi (penale e contabile) potrebbe ravvisarsi, al più, un mero rapporto di connessione, per effetto della quale la conoscenza dell’esito della vicenda penale potrebbe rivelarsi utile per la definizione della presente vertenza, ma di certo non nel senso che la decisione non possa prescindere dalla definizione del procedimento penale pendente. Insomma, l’esito del giudizio penale non costituisce indispensabile antecedente logico-giuridico di quello di responsabilità amministrativa, il cui accertamento non necessita della definizione primo con efficacia di giudicato.
Né potrebbe porsi un problema di (eventuale) duplicità di recuperi, in caso di condanna pronunziata da due diversi Giudici per le medesime somme, poiché in sede esecutiva si terrà ovviamente conto dei recuperi già effettuati per la stessa causale.
3. Nel merito, va anzi tutto condiviso quanto osservato dal PM in ordine alla natura dell’odierna responsabilità, da qualificarsi non come genericamente amministrativa, ma contabile.
Come noto, tale ultima forma di responsabilità deriva dal maneggio di denaro o beni di pertinenza pubblica (secondo i principi generali di cui agli artt. 74 e segg. del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e 178 del R.D. 23.5.1924, n. 827) e costituisce una species rispetto al più ampio genus della responsabilità amministrativa patrimoniale, con la quale ha peraltro in comune gli elementi costitutivi (condotta antigiuridica; evento dannoso; nesso eziologico; elemento soggettivo); coloro che vi sono soggetti sono appunto denominati agenti contabili (per distinguerli dai c.d. agenti amministrativi, i quali hanno potere dispositivo, ma non materiale su quei beni o valori).
In ogni caso, ai fini dell’affermazione della responsabilità contabile non è necessaria l’assunzione di una particolare qualifica nell’ambito della p.a., essendo sufficiente che l’agente abbia avuto effettivo maneggio di denaro o beni pubblici (Corte dei conti, Sezione I app., 18.11.2010, n. 633; 18.3.2008, n. 143; Sezione II contab., n. 300/1993).
Ciò posto, va ancora precisato che in materia di responsabilità contabile, come da univoca giurisprudenza di questa Corte dei conti, incombe al PM attore in giudizio di provare i soli fatti costitutivi della pretesa risarcitoria – cioè l’esistenza del rapporto di servizio, nonché la non corrispondenza della prestazione effettiva con quella cui il convenuto era, invece, obbligato – mentre è quest’ultimo tenuto a fornire la prova di fatti impeditivi che si oppongono alla pretesa risarcitoria: “ai sensi dell’art. 194 R.D. n. 827/1924, le diminuzioni di denaro o di cose mobili non sono ammesse a discarico degli agenti contabili se gli stessi non dimostrino che la perdita è avvenuta per fatto ad essi non imputabile” (Corte dei conti, Sezione I contab.,16.6.1994, n. 102; v., inoltre, Sezione I app., n. 633/2010, cit.). Insomma, la gestione dei valori pubblici deve avvenire secondo forme e modalità rigidamente predeterminate dal legislatore, oltre che dai regolamenti di contabilità dei vari enti e dalle convenzioni di tesoreria, e tali norme non possono essere disattese se non ricorrono particolari e (sopra tutto) specifiche evenienze, anch’esse puntualmente indicate dalle norme medesime.
4. Alla luce di quanto innanzi precisato, la responsabilità dell’appellante si appalesa indiscutibile.
Dai documenti acquisiti agli atti di causa, e principalmente quelli di cui alle indagini svolte dalla Guardia di finanza, Compagnia di Nettuno, risulta evidente che il sig. G_ ha prelevato irregolarmente più volte – per lo più con assegni a se medesimo – somme dal c/c bancario dell’Università: si citano, in proposito, il mandato n. 119 del 4.7.2007 (per € 70.000); il mandato n. 14 del 29.1.2008 (€ 15.000); il mandato n. 20 del 18.2.2008 (€ 7.860); il mandato n. 96 del 19.6.2008 (€ 27.780); il prelevamento, in data 22.2.2008 e senza alcun mandato di pagamento, della somma di € 30.355,51, che era stata accreditata solo pochi giorni prima nel bilancio dell’Ateneo. Il totale dei prelevamenti irregolari ammonta a € 150.995,51.
L’indagine della Guardia di finanza ha anche accertato che le somme su dette sono transitate nel c/c n. 260866 presso la Banca popolare del Lazio, filiale di Anzio, intestato al sig. G_, che le ha utilizzate per fini personali, nella specie per operazioni relative a società di cui il medesimo era amministratore o socio.
Quanto innanzi, anche alla luce delle precisazioni sopra fornite circa le caratteristiche della responsabilità contabile e la posizione dei relativi agenti, rende non seriamente contestabile la pronunzia di prime cure, cha ha condannato il segretario generale pro-tempore dell’Università Agraria al rimborso di tali somme all’ente danneggiato.
Né tali conclusioni potrebbero essere smentite dalle deduzioni avanzate dall’interessato, il quale ha affermato, ma non dimostrato, che le somme in contestazione non sarebbero uscite dalla disponibilità dell’Università; del resto, egli sostanzialmente non ha negato di aver utilizzato, in tutto o in parte, le somme dell’Università per spese personali e che nulla avevano a che fare con le finalità istituzionali.
Anche con riferimento alla somma di € 30.355,61, che il sig. G_ afferma non essere mai uscita dalle disponibilità dell’Ateneo, essendo stata accreditata, in data 22 febbraio 2008, sul c/c n. 1145070 intestato all’Università Agraria di Nettuno, ha correttamente osservato il primo Giudicante come non vi sia sufficiente prova, in atti, della veridicità delle affermazioni dell’interessato; il medesimo ha infatti allegato una semplice copia dell’estratto conto, senza data, da cui risulterebbe l’accredito in data 22 febbraio 2008, ma senza alcuna certezza che la somma in questione sia stata effettivamente depositata su quel conto corrente.
E dunque, anche alla luce dei principi generali innanzi precisati in tema di onere probatorio per gli agenti contabili, nessun discarico potrebbe essere riconosciuto all’appellante per tale somma la quale, allo stato, non può che essere posta, unitamente alle altre, a carico dell’interessato medesimo: fermo restando, naturalmente, che in sede esecutiva si terrà conto di tutte le somme già recuperate ad altro titolo, come già sopra chiarito (v. punto 2).
5. In conclusione, per quanto innanzi esposto, la sentenza appellata va dichiarata immune da censure; l’appello proposto, di conseguenza, deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette:
RIGETTA l’appello in epigrafe, con conseguente piena conferma dell’impugnata sentenza di prime cure;
CONDANNA l’appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dello Stato; spese che, all’atto della presente decisione, sono liquidate in € 112,00 (€ centododici/00).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014.
IL RELATORE
(f.to Piergiorgio Della Ventura)
IL PRESIDENTE
(f.to Martino Colella)
Depositata in Segreteria
il 14 gennaio 2015
Il Dirigente
f.to Massimo Biagi